Dottorato di ricerca non equipollente all’abilitazione per l’accesso ai concorsi docenti (Cons. Stato n. 3690 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il possesso del titolo di dottore di ricerca non integra il requisito dell’abilitazione all’insegnamento richiesto, per la partecipazione al concorso a regime transitorio di cui all’art. 17 d.lgs. n. 59 del 2017, dall’art. 1, comma 110, legge n. 107 del 2015. In assenza di una norma primaria o secondaria che disponga l’equiparazione, il bando non può ammettere candidati muniti di titolo diverso, non equipollente, in ossequio al principio di legalità. L’art. 4, comma 2-bis, d.l. n. 115 del 2005 ha natura eccezionale e disciplina la diversa sanatoria della carenza di abilitazione professionale, non la posizione di chi abbia superato le prove in forza di misura cautelare. L’ammissione con riserva, disposta da un provvedimento tipicamente provvisorio, non genera alcun legittimo affidamento in una definitiva immissione in ruolo.

Il Fatto

Alcuni docenti, in possesso del titolo di dottore di ricerca e privi di abilitazione all’insegnamento, impugnavano il D.D.G. n. 85/2018 del Ministero dell’Istruzione, recante il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente della scuola secondaria. Essi sostennero che al dottorato dovesse riconoscersi valore abilitante, o quantomeno equipollente, rispetto all’abilitazione, e che la loro esclusione fosse illegittima anche in ragione del percorso accademico di maggior prestigio rispetto al semplice titolo di laurea.

Amessi con provvedimento cautelare del TAR, poi validato in appello, gli istanti avevano sostenuto e superato le prove, conseguendo l’immissione in ruolo e ottemperando all’anno di prova. Il TAR Lazio, Sezione Terza, con sentenza n. 15169/2023, aveva tuttavia rigettato il ricorso, escludendo l’equipollenza tra dottorato e abilitazione. Da qui l’appello, articolato in tre gruppi di doglianze, comprensivi della questione di legittimità costituzionale del D.D.G..

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio dichiara improcedibile l’appello per due appellanti che avevano dichiarato la sopravvenuta carenza d’interesse, compensando le spese. Nel merito, la Sezione affronta la prima censura riprendendo l’orientamento già espresso da Cons. Stato, Sez. VI, n. 2264/2018, e ribadisce che nessuna disposizione primaria o secondaria ha disposto l’equiparazione o l’equipollenza del dottorato di ricerca all’esito favorevole dei percorsi abilitanti. I due percorsi sono ontologicamente diversi: l’uno mira a sviluppare competenze di ricerca di alta qualificazione, l’altro a formare la funzione docente con competenze disciplinari, psico-pedagogiche e didattiche.

Il principio di legalità impedisce al bando di ammettere chi non possieda i requisiti fissati dalla normativa, o possegga un titolo diverso non equiparato. Il sindacato del giudice amministrativo sulla mancata equiparazione resta circoscritto ai profili di manifesta irragionevolezza e ingiustizia manifesta, nella specie insussistenti. Quanto alla direttiva 2005/36/CE, essa non preclude allo Stato membro di subordinare l’accesso alla professione regolamentata al possesso di determinate qualifiche professionali.

Il secondo gruppo di censure, fondato sulla regola del fatto compiuto e sull’art. 4, comma 2-bis, d.l. n. 115 del 2005, è giudicato infondato. La norma disciplina la sanatoria della carenza di abilitazione professionale, in una procedura a struttura aperta, e non è applicabile al concorso in senso stretto, riservato a soggetti già abilitati e retto dalla par condicio tra candidati. La lacuna formativa non è colmabile se non mediante misure formative ad hoc rimesse alla discrezionalità dell’amministrazione, che nella specie non si è determinata in tal senso.

Gli appellanti non possono invocare alcun legittimo affidamento: l’ammissione è avvenuta sotto espressa riserva e in forza di una pronuncia cautelare, provvisoria per natura. L’estensione analogica dell’art. 10 d.l. n. 71 del 2024 è esclusa per difetto di identità di ratio, riferendosi quella norma a un concorso ordinario diverso da quello transitorio qui in esame.

Da ultimo, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17 d.lgs. n. 59 del 2017 è dichiarata manifestamente infondata, essendosi già pronunciata la Corte costituzionale n. 130 del 2019 nel senso della disomogeneità oggettiva delle situazioni poste a raffronto. L’appello è quindi rigettato, con integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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