Omessa comunicazione ex art. 92-bis e fumus boni iuris nell’interdittiva antimafia (TAR Calabria n. 200 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra violazione dell’art. 92-bis d.lgs. n. 159/2011 l’omessa comunicazione all’interessato di circostanze a valenza indiziaria acquisite in corso di istruttoria e successivamente valorizzate dalla Prefettura nel provvedimento di definizione del procedimento interdittivo, quando tali elementi non costituiscano meri dati di conferma delle frequentazioni controindicate già comunicate, ma dati fattuali specifici, autonomamente apprezzati nella loro pregnanza. La partecipazione procedimentale impone che tutti gli elementi effettivamente posti a fondamento dell’informazione antimafia interdittiva siano resi conoscibili prima dell’adozione del provvedimento finale. In sede cautelare, la violazione di tale garanzia integra il fumus boni iuris dell’istanza di sospensione, ove concorra il periculum in mora derivante dai pregiudizi all’attività aziendale e alle conseguenze patrimoniali per la società e i dipendenti.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava, chiedendone la sospensione cautelare, l’informazione antimafia interdittiva adottata dal Prefetto di Reggio Calabria ai sensi degli artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011, nonché gli atti presupposti e consequenziali, inclusa la comunicazione dei motivi ex art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011. Nel preavviso la Prefettura aveva dedotto elementi indiziari relativi alle frequentazioni del legale rappresentante e dei suoi prossimi congiunti con soggetti gravemente controindicati. Nel provvedimento interdittivo finale l’Amministrazione valorizzava però anche ulteriori elementi, emersi dagli approfondimenti istruttori, non oggetto di successiva comunicazione all’interessata.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria, in sede di delibazione cautelare, ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris con riferimento al primo motivo di ricorso, concernente la dedotta violazione dell’art. 92-bis d.lgs. n. 159/2011 per la parziale omessa comunicazione delle circostanze a valenza indiziaria poi poste a fondamento dell’interdittiva.
Il Collegio ha rilevato che gli elementi comunicati nella fase procedimentale attenevano alle frequentazioni controindicate del legale rappresentante e dei congiunti. Nel provvedimento finale la Prefettura ha tuttavia richiamato anche ulteriori elementi indiziari, costituiti dal coinvolgimento della società in un’operazione investigativa e, in particolare, dall’estorsione in tesi subita per la realizzazione di impiantistica nei propri terreni, nonché dall’interessamento del medesimo soggetto per il benestare in vista dell’apertura di uno stabilimento balneare tramite altra società.
Secondo il TAR, tali elementi non sono stati oggetto di successiva partecipazione procedimentale e non appaiono valorizzabili come meri dati di conferma delle frequentazioni già dedotte. Essi costituiscono invece dati fattuali specifici, ontologicamente diversi e dotati di diversa “pregnanza” rispetto alle frequentazioni, autonomamente apprezzati nella loro rilevanza fattuale e significativamente enfatizzati nel provvedimento gravato, che ne risulta permeato nell’intera sua complessità ai fini della valutazione del rischio di infiltrazioni mafiose.
Il Tribunale ha ritenuto integrati i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, risultando la censura assistita da fumus e sussistendo il periculum in mora alla luce dei pregiudizi significativi per l’attività aziendale e delle conseguenze anche patrimoniali per la società e i dipendenti.
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Nota della Redazione
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