Ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse con spese a carico dell’amministrazione (TAR Sicilia n. 1225 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta soddisfazione del credito azionato determina l’improcedibilità del ricorso per carenza di interesse, essendo venuta meno la ragione della domanda. La declaratoria di improcedibilità non preclude però la condanna dell’amministrazione alla refusione delle spese di lite quando l’adempimento sia intervenuto solo dopo l’avvio del giudizio. In tal caso la soccombenza sostanziale dell’amministrazione giustifica la condanna, con distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Catania – Sez. Lavoro, notificata in forma esecutiva, era stato riconosciuto il diritto di una docente a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per quattro anni scolastici, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta per un valore complessivo di 2.000,00 euro oltre accessori.
Nonostante la notifica, l’amministrazione non aveva adempiuto. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni per le azioni esecutive, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha depositato documentazione attestante l’attivazione del borsellino elettronico in data successiva all’avvio del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, nel corso della camera di consiglio, il difensore della ricorrente ha dichiarato l’integrale soddisfazione del credito, con conseguente venir meno di ogni interesse alla coltivazione del giudizio, salvo che per una pronuncia sulle spese di lite.
Su tale base il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La domanda di ottemperanza, priva ormai del suo oggetto, non può essere decisa nel merito, essendo cessata la materia del contendere per fatto sopravvenuto.
La parte più significativa della decisione riguarda il regolamento delle spese. Il Collegio osserva che l’attivazione del borsellino elettronico è avvenuta in data 18 marzo 2026, quindi in epoca ampiamente posteriore all’avvio del giudizio, risalente al 4 febbraio 2026. Ne deriva che la ricorrente ha dovuto instaurare il processo per ottenere l’adempimento.
Tale circostanza fonda la soccombenza sostanziale dell’amministrazione, nonostante l’esito solo processuale della lite. L’Avvocatura aveva chiesto la compensazione integrale, ma la richiesta è respinta.
Le spese sono liquidate in applicazione analogica della Tabella n. 16 dell’Allegato n. 1 al D.M. n. 55/2014, prevista per le esecuzioni mobiliari, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente che hanno dichiarato di avere anticipato le spese e di non avere ancora riscosso le competenze, come consente il combinato disposto degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.
Nota della Redazione
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