Revoca pensione privilegiata a chi ha optato per cumulo contributivo (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 43 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Chi ha conseguito e liquidato in via definitiva la pensione in cumulo contributivo ai sensi dell’art. 1, commi 239 e 240, della legge n. 228/2012 non può ottenere, in via aggiuntiva, la pensione privilegiata calcolata sui medesimi contributi già valorizzati. Una simile pretesa integra una doppia valorizzazione dei contributi, preclusa dall’art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, che impone di valutare una sola volta il periodo di attività lavorativa secondo l’ordinamento prescelto. Il carattere di definitività della pensione liquidata in cumulo opera simmetricamente alla preclusione all’accesso al cumulo per chi già goda di altro trattamento pensionistico. Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti quando la controversia abbia ad oggetto la revoca della pensione privilegiata gravante sulla finanza pubblica, ancorché il ricorrente sia titolare di pensione in cumulo erogata a valere sulla gestione privata INPS.
Il Fatto
Il ricorrente, ex dipendente della Polizia penitenziaria, ha cessato il servizio nel 2017 per sopravvenuta inabilità assoluta e permanente. Avvalendosi della facoltà di cumulo contributivo prevista dalla legge n. 228/2012, ha chiesto e ottenuto una pensione di inabilità in cumulo, valorizzando i contributi versati presso la gestione pubblica e quelli minimi versati presso la gestione privata INPS.
Successivamente ha domandato la pensione privilegiata per infermità riconosciute come dipendenti da causa di servizio, ottenendola di ottava categoria con provvedimento del settembre 2021, in aggiunta al trattamento già in godimento. L’INPS ha poi revocato tale beneficio, richiamando l’art. 1, comma 239, della legge n. 228/2012, e ha chiesto la restituzione di quanto corrisposto. Il ricorrente ha impugnato la revoca davanti alla Corte dei conti, contestando anche la pretesa restitutoria per difetto dell’elemento soggettivo richiesto dall’art. 206 del d.P.R. n. 1092/1973.
La Motivazione della Corte
Il Giudice unico ha anzitutto respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’INPS. Il riparto non dipende dal criterio organizzativo interno dell’ente, ma dall’imputazione della spesa al bilancio dello Stato. La domanda non investe la pensione in cumulo, bensì la revoca della pensione privilegiata, che grava sulla finanza pubblica. Richiamando la Cass. Sez. Un. n. 4854/2021 e la Sez. giur. Toscana n. 371/2022, il giudice ha confermato che il discrimine risiede nella partecipazione finanziaria dello Stato al trattamento.
È stata parimenti rigettata l’eccezione di inammissibilità. Il ricorso non contiene una domanda di accertamento negativo dell’obbligo restitutorio, ma si limita a chiedere l’annullamento della revoca e il ripristino del trattamento precedente, più favorevole.
Nel merito la domanda è stata dichiarata infondata. Il ricorrente ha integrato, tramite il cumulo, i requisiti per la pensione di inabilità e ha beneficiato della valorizzazione di tutta la contribuzione disponibile ai sensi del comma 240. La successiva pensione privilegiata, calcolata sui medesimi requisiti contributivi secondo l’art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973, ha prodotto una doppia valorizzazione dei contributi della gestione pubblica, temporalmente prevalenti.
Il giudice ha escluso qualsiasi deroga al principio dell’unicità della valutazione. L’art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973 impone di valutare una sola volta il periodo lavorativo secondo l’ordinamento prescelto, salva espressa deroga. La giurisprudenza richiamata (Cass. n. 1361/1991) conferma che la pensione liquidata non può essere riliquidata facendo rivivere contributi già utilizzati, fuori dai casi tassativi di legge. Nel cumulo manca una deroga e la preclusione è coerente con la disciplina: i soli contributi non coincidenti sono cumulabili e chi già gode di altro trattamento non può accedere al cumulo.
Da qui il carattere di definitività della pensione in cumulo: come il cumulo non spetta a chi goda di altro trattamento, così altro trattamento non può essere riconosciuto, sui medesimi contributi, a chi già goda di pensione in cumulo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con integrale compensazione delle spese in ragione della novità e complessità della questione.
Nota della Redazione
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