Certificazione positiva dell’ACN medicina specialistica convenzionata 2019-2021 (Corte dei Conti Sez. Riunite contr. n. 40 del 07.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti, nell’esercizio del controllo sulla contrattazione collettiva del personale sanitario convenzionato, certifica l’attendibilità della quantificazione dei costi dell’ipotesi di accordo e la sua compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. La verifica si svolge ai sensi dell’art. 5 dell’Accordo Stato-Regioni del 5 dicembre 2013, che richiama il modello dell’art. 47, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, e non un sindacato di merito sulle scelte negoziali. La base di calcolo è il monte salari 2018, parametrato agli incrementi previsti dalle leggi di bilancio per la totalità del personale pubblico. La certificazione positiva non esclude l’apposizione di osservazioni e raccomandazioni, che accompagnano il rapporto allegato e integrano l’esito del controllo.
Il Fatto
Le Sezioni riunite in sede di controllo sono investite dell’esame dell’ipotesi di ACN per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, i veterinari e le altre professionalità sanitarie, triennio 2019-2021. L’accordo è stato sottoscritto il 7 febbraio 2024 ed è pervenuto alla Segreteria delle Sezioni riunite l’11 marzo 2024; il Comitato di settore Regioni-Sanità aveva reso parere favorevole l’8 marzo 2024.
Il perimetro negoziale riguarda la cosiddetta medicina convenzionata, per circa 18 mila professionisti. L’istruttoria si avvale degli esperti designati dalla Presidenza del Consiglio, di concerto con il Ministero dell’economia, e del rapporto del Nucleo tecnico “Costo del lavoro”.
La Motivazione della Corte
Il fondamento del controllo è ricostruito con precisione. Il procedimento di contrattazione del personale sanitario convenzionale è disciplinato da un Accordo in Conferenza Stato-Regioni, in forza del rinvio operato dall’art. 4, comma 9, legge n. 412/1991, come sostituito dall’art. 52, comma 27, legge n. 289/2002. L’Accordo del 5 dicembre 2013 assegna alla Corte funzioni analoghe a quelle dell’art. 47, comma 5, d.lgs. n. 165/2001: certificare l’attendibilità dei costi e la compatibilità con la programmazione di bilancio.
Sul piano economico, la Corte verifica la coerenza del quadro finanziario. Le leggi di bilancio 2019-2021 hanno stanziato risorse crescenti, con un incremento delle retribuzioni medie dell’1,3% nel 2019, del 2,01% nel 2020 e del 3,78% a regime. La base di calcolo è il monte salari 2018, rilevato mediante il flusso censuario SISAC al 1° gennaio 2019, con metodologia identica a quella del triennio precedente.
L’analisi della serie storica delle ore lavorate dal 2018 al 2023 conforta le stime: le oscillazioni rientrano nella variabilità fisiologica dei dati. Le risorse occorrenti ammontano a 39,25 milioni a regime, comprensive dell’indennità di vacanza contrattuale; gli oneri del triennio sono pari a 38,93 milioni a regime.
Sul fronte della copertura, gli oneri gravano sui bilanci delle singole amministrazioni, tramite gli accantonamenti disposti ai sensi dell’art. 9, comma 1, d.l. n. 203/2005, convertito nella legge n. 248/2005, riconfermati dall’art. 2, comma 17, legge n. 191/2009. Il Tavolo di verifica presso il MEF ha accertato la sussistenza degli accantonamenti per il triennio, estendendo le medesime modalità alle regioni a statuto speciale che autofinanziano il servizio sanitario.
Il Collegio esamina poi gli istituti di nuova introduzione: il fondo per la quota variabile dei compensi, pari a 0,44 euro per ora per specialisti e veterinari e a 0,26 euro per i professionisti, con erogazione in due quote semestrali e conguaglio sulla base di obiettivi e indicatori di performance definiti dalle Aziende. Il quadro finanziario è integrato dalle risorse dell’art. 1, comma 274, legge n. 234/2021, destinate alle ore di incarico previste dal PNRR e dal DM n. 77/2022 nelle Case della comunità. La Corte certifica positivamente l’ipotesi, con le osservazioni e raccomandazioni del rapporto allegato.
Nota della Redazione
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