Revoca permesso lungo periodo illegittima se assenza è per forza maggiore (TAR Puglia n. 385 del 22.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo per assenza superiore a dodici mesi consecutivi dal territorio dell’Unione europea non è legittima quando l’assenza prolungata dipende da causa di forza maggiore, quali le misure restrittive della libertà di circolazione imposte a livello mondiale durante le ondate pandemiche da Covid-19. Il superamento del termine previsto dall’art. 9, comma 7, lettera d), d.lgs. n. 286/1998 non è imputabile al cittadino straniero quando non deriva da una volontaria decisione di interrompere il legame con il paese ospitante o di porre fine al percorso di integrazione. La mancanza di continuità previdenziale, se non accompagnata da altri elementi, non può essere valorizzata ai fini della valutazione dell’inserimento del richiedente nella collettività ospitante.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, faceva rientro in Italia il 22 giugno 2021 dopo un periodo di permanenza in Marocco. Dagli accertamenti di frontiera risultava che aveva lasciato il territorio nazionale il 26 gennaio 2020. Invitato a presentarsi presso l’Ufficio immigrazione, riceveva notificazione a mani proprie del provvedimento di revoca del titolo, adottato il 23 luglio 2021 e notificato il 1° agosto 2022.

La Questura fondava la revoca su tre rilievi: l’allontanamento dal territorio nazionale per un periodo superiore a quello previsto dall’art. 9, comma 7, d.lgs. n. 286/1998; la cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro nel 2017; la presentazione dell’ultima dichiarazione dei redditi nel 2019. Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR Puglia deducendo la violazione delle garanzie partecipative, per omessa notifica del preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis legge n. 241/1990, e l’errata applicazione della norma sull’assenza dal territorio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso. Muove dalla lettera dell’art. 9, comma 7, lettera d), d.lgs. n. 286/1998, che dispone la revoca del permesso in caso di assenza dal territorio dell’Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi. La disposizione viene letta in correlazione con la causa di forza maggiore che ha caratterizzato il periodo considerato.

Il Tribunale richiama l’orientamento espresso dal T.A.R. Toscana Firenze, Sez. II, sentenza 24/01/2025, n. 104, secondo cui la revoca non è legittima se l’assenza prolungata è dovuta a misure restrittive imposte dal governo del paese di origine a causa della pandemia da Covid-19, che impediscono concretamente il rientro del cittadino straniero. Il ricorrente si era allontanato in epoca di poco precedente al verificarsi dei primi casi di Covid-19 in Italia ed era rientrato al termine della terza ondata.

Ne consegue che il superamento del periodo previsto dalla norma applicata dalla Questura dipende da forza maggiore: le misure restrittive della libertà di circolazione adottate a livello mondiale durante le ondate pandemiche. La prolungata assenza non è quindi imputabile a una volontaria decisione di interrompere il legame con il paese ospitante o di porre fine al periodo di integrazione.

Sul secondo profilo, il Collegio osserva che i rapporti di lavoro risalenti nel tempo e le remote dichiarazioni dei redditi non sembrano potersi valorizzare ai fini della valutazione di un inserimento pieno del ricorrente nella collettività ospitante. Il contratto a tempo determinato del 27 luglio 2021 è stato trasformato in contratto a tempo indeterminato. Le buste paga del 2022, 2023 e 2024, il CUD 2023 e l’UNICO 2024 attestano una continuità lavorativa non smentita da temporanei intervalli di inoccupazione.

L’insieme delle circostanze conduce all’accoglimento del ricorso e all’annullamento del provvedimento impugnato. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente nella misura di € 1.500,00, oltre recupero del contributo unificato e accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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