Procura speciale generica: inammissibile il ricorso per ottemperanza al giudicato del giudice ordinario (TAR Lombardia n. 2965 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm.; la procura deve indicare l’oggetto del ricorso, le parti contendenti e l’autorità giudiziaria adita. La procura rilasciata su foglio separato rispetto al ricorso nativo digitale non può ritenersi apposta in calce all’atto: il requisito della specialità non è assorbito dal contesto documentale. Il vizio non è sanabile ai sensi dell’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ. e non è rimediabile con l’errore scusabile per i ricorsi notificati dopo la pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento dell’indennità per ferie non godute per l’annualità 2023/2024. La sentenza, passata in giudicato, non era stata eseguita dall’Amministrazione scolastica.
Il docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione al pagamento e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di procura speciale. La procura, rilasciata su documento analogico separato e notificata in copia informatica, non indicava la sede del giudice adito né gli estremi del provvedimento di cui si chiedeva l’esecuzione, riferendosi testualmente al “bonus carta del docente”.
La Corte ha precisato che la mancata presenza del difensore in camera di consiglio non impone l’avviso ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., poiché l’assenza implica rinuncia implicita al contraddittorio. L’obbligo di segnalazione sussiste solo se la questione emerge dopo il passaggio in decisione.
Sul requisito della specialità, il TAR ha richiamato l’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm., e ha escluso l’applicabilità dell’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021: la procura su foglio separato non può essere equiparata a quella apposta in calce, poiché non garantisce la contezza della parte sul contenuto dell’atto e non dimostra l’anteriorità del rilascio rispetto alla redazione del ricorso, in linea con l’Adunanza plenaria n. 11 del 2025.
Il Collegio ha infine escluso la sanabilità del vizio e la concessione dell’errore scusabile, poiché la pronuncia dell’Adunanza plenaria non ha innovato il quadro normativo ma ha confermato un indirizzo interpretativo già esistente, al quale la parte avrebbe potuto aderire con prudenza. Le spese sono state compensate per le peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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