Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità del ricorso al TAR (TAR Puglia n. 384 del 22.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’interesse a ricorrere costituisce condizione dell’azione che deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche in epoca successiva, sino al momento del passaggio in decisione della controversia. Il sopravvenuto venir meno di tale interesse, per effetto della evoluzione del procedimento amministrativo e della sopravvenuta rinuncia della parte a coltivare il giudizio, determina l’improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse. La declaratoria di improcedibilità assorbe ogni questione in ordine alla legittimazione passiva e all’appartenenza o gestione delle particelle demaniali controverse, divenute irrilevanti una volta accertata la cessazione dell’interesse. Le spese possono essere compensate tra le parti in presenza di giusti motivi.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato davanti al TAR il silenzio serbato dalla Regione sull’istanza di ampliamento del proprio stabilimento industriale, da realizzarsi mediante la sdemanializzazione del cosiddetto Derivativo Ofantino. La società ha chiesto l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento con provvedimento espresso, invocando l’art. 89 del d.lgs. n. 112/98.

Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato una memoria con cui ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso, rappresentando che il procedimento connesso all’ampliamento aveva avuto evoluzione attraverso una Conferenza di Servizi conclusasi nel 2024. La Regione, preso atto di tale dichiarazione, ha eccepito il proprio interesse a una pronuncia di inammissibilità per difetto di legittimazione passiva, deducendo di essere stata evocata in luogo dell’Agenzia del demanio.

La Motivazione della Corte

Il collegio affronta in via preliminare la questione dell’interesse a ricorrere, qualificandolo come condizione dell’azione che deve permanere per tutta la durata del giudizio. Richiama il principio secondo cui le condizioni dell’azione debbono sussistere sino al momento del passaggio in decisione della controversia, non essendo sufficiente la loro presenza al momento della proposizione dell’impugnativa.

Nel caso concreto la ricorrente ha ribadito di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, essendosi evoluto il procedimento connesso all’istanza originariamente presentata. Il Tribunale dà quindi atto del sopravvenuto difetto di interesse e dichiara l’improcedibilità del gravame, rilevando che la prosecuzione della controversia non recherebbe alcuna utilità alla parte.

Di qui il rigetto implicito dell’eccezione regionale: la questione in ordine alla legittimazione passiva e all’appartenenza o gestione delle particelle demaniali in contestazione non assume rilievo. Una volta accertato che la ricorrente non intende più coltivare il giudizio, ogni questione sul corretto contraddittorio e sulla titolarità delle aree resta assorbita.

Il collegio dispone infine la compensazione delle spese del giudizio, sussistendone giusti motivi, e ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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