Revoca del permesso di lungo soggiorno e pericolosità sociale dello straniero (TAR Sicilia n. 2904 del 22.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di titoli di soggiorno, il giudizio di pericolosità sociale dello straniero non è circoscritto alla sussistenza di condanne penali e può essere desunto dall’Amministrazione anche da fatti ed elementi privi di rilevanza penale, purché denotanti comportamenti socialmente pericolosi. L’Amministrazione gode in materia di ampia discrezionalità e può fondare la valutazione su elementi indiziari, purché concordanti, trattandosi di accertare una fattispecie di pericolo finalizzata alla prevenzione dell’attività illecita in funzione della sicurezza dello Stato. Oltre una soglia di gravità oggettivamente percepibile secondo l’id quod plerumque accidit, il comportamento criminale diviene intollerabile per lo Stato che offre ospitalità, sì da rendere in concreto vincolato il diniego di permanenza, con conseguente irrilevanza del mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento.

Il Fatto

Il ricorrente, presente in Italia dal 2009, aveva ottenuto nel 2017 dalla Questura il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per motivi di lavoro subordinato. Nel luglio 2019 veniva sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari nell’ambito di un procedimento penale per associazione finalizzata a favorire la permanenza illegale di cittadini extracomunitari, mediante formazione di documenti falsi idonei a dimostrare, contrariamente al vero, i presupposti per il rilascio dei titoli di soggiorno. Nel febbraio 2019 era stato deferito per rifiuto di indicazioni sull’identità personale e resistenza a pubblico ufficiale; nel dicembre 2019 per guida in stato di ebbrezza, con revoca della patente.

Avviato il procedimento di revoca e valutata la memoria difensiva, la Questura adottava nel febbraio 2020 il provvedimento di revoca, fondandolo su una prognosi di pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR, deducendo violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 ed eccesso di potere per difetto di motivazione, lamentando l’assenza di condanne penali e la modesta entità dei fatti contestati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta il ricorso sul merito, ritenendo superfluo l’esame dell’eccezione preliminare relativa alle modalità di notifica della comunicazione di avvio del procedimento e del decreto di revoca.

Quanto alla dedotta mancata valutazione della pericolosità sociale, il TAR richiama il consolidato orientamento secondo cui il giudizio di pericolosità può essere desunto dall’Autorità procedente da fatti ed elementi diversi, anche privi di rilevanza penale, e fondato su elementi indiziari concordanti. L’Amministrazione gode di ampia discrezionalità, dovendosi verificare una fattispecie di pericolo finalizzata alla prevenzione dell’attività illecita in funzione della sicurezza dello Stato. In tal senso richiama TAR Sicilia, Catania, sez. IV, n. 2301 del 2023 e n. 1407 del 2024.

Il Collegio ribadisce inoltre che, oltre una soglia di gravità oggettivamente percepibile secondo l’id quod plerumque accidit, il comportamento criminale diviene intollerabile per lo Stato ospitante, rendendo in concreto vincolato il diniego di permanenza, con conseguente irrilevanza del mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento (TAR Friuli Venezia Giulia n. 342 del 2022).

Sul punto richiama l’insegnamento per cui il diniego del titolo di soggiorno non presuppone l’accertamento della pericolosità desunta dall’appartenenza a categorie di soggetti, ma si fonda su una clausola generale che consente alla Questura di valutare qualunque condotta che denoti la pericolosità sociale per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato (Cons. Stato, sez. III, n. 11386 del 2022; sez. VI, n. 5599 del 2022).

Applicando tali coordinate al caso concreto, il TAR ritiene il provvedimento pienamente legittimo e sorretto da sufficiente motivazione, fondato su elementi di fatto idonei a generare notevole allarme sociale: i fatti di notevole gravità per i quali è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari superano oggettivamente la soglia di gravità, rendendo palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. L’Amministrazione non era pertanto tenuta a ulteriori valutazioni sulla pericolosità. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *