Ordinanza di demolizione per abuso edilizio: motivazione e potere vincolato (TAR Sicilia n. 2903 del 22.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Una volta accertata la natura abusiva delle opere, l’esercizio del potere repressivo della pubblica amministrazione assume carattere doveroso e vincolato. Ne consegue che l’ordinanza di demolizione è sufficientemente motivata con l’individuazione delle opere contestate e delle ragioni della loro illiceità, non essendo richiesta una specifica valutazione dell’interesse pubblico concreto. La presentazione di una s.c.i.a. in funzione di regolarizzazione non impone al giudice il rinvio dell’udienza, rientrando la fissazione dei tempi della discussione nella sua discrezionalità, salvo situazioni particolarissime incidenti sul diritto di difesa. La domanda di annullamento proposta avverso un provvedimento cui il ricorrente abbia dato esecuzione è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
I gestori di un ristorante-pizzeria impugnano due ordinanze di demolizione con cui il Comune ha ingiunto la rimozione di opere edilizie abusive. La prima riguarda una struttura precaria collocata su area pubblica e l’ampliamento realizzato tramite chiusura di un cortile, in assenza o difformità dai titoli autorizzativi. La seconda concerne forni elettrici e una friggitrice con emissioni di fumi, collocati senza canna fumaria con scarico a tetto.
I ricorrenti deducono la violazione del d.P.R. n. 380/2001 e l’eccesso di potere, sostenendo il difetto di motivazione e di istruttoria e l’esistenza di titoli abilitativi. Interviene ad opponendum una controinteressata, che eccepisce irricevibilità e inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio dichiara l’improcedibilità della domanda di annullamento dell’ordinanza n. 2/2020, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a., per sopravvenuta carenza di interesse: la parte ha dedotto di avere ottemperato al provvedimento con nota del 31.05.2024.
Quanto all’ordinanza n. 1/2020, il Tribunale disattende la richiesta di rinvio fondata sulla presentazione di una s.c.i.a. del 27.05.2024 per la regolarizzazione delle opere. Richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 7291 del 2022, il Collegio ricorda che, dopo l’introduzione dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., la decisione sui tempi della discussione spetta al giudice. Il rinvio è doveroso solo in presenza di situazioni particolarissime incidenti sul diritto di difesa, come gli impedimenti personali del difensore o della parte.
Nel merito il ricorso è infondato. I ricorrenti lamentano il difetto di motivazione e di istruttoria, assumendo che le opere non sarebbero abusive in ragione dell’autorizzazione n. 55/2010 e di un’istanza ex art. 20 L.R. 4/2003. L’assunto è respinto: secondo costante giurisprudenza, richiamata in Cons. Stato, Sez. II, n. 3493 del 2024, accertata la natura abusiva delle opere, il potere repressivo è doveroso e vincolato e il provvedimento è sufficientemente motivato con l’individuazione delle opere e delle ragioni dell’illiceità.
Sotto concorrente profilo, le emergenze documentali confermano l’abuso: la tettoia, di m 7,06 x m 3,57 e mq 25,20, risulta edificata in difformità dal titolo autorizzativo n. 55/2010; la copertura, di circa ml. 2,79 x m 6,69, in assenza di autorizzazione. La stessa parte ricorrente ha ammesso l’intenzione di regolarizzare gli abusi.
Il ricorso è pertanto in parte respinto e in parte dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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