Revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo e violazione del contraddittorio (TAR Puglia n. 371 del 24.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo, la pubblica amministrazione è tenuta a rispettare le garanzie partecipative di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990, astenendosi dall’adozione del provvedimento finale prima della scadenza del termine assegnato per la presentazione di osservazioni e prima di evadere un’istanza di accesso agli atti funzionale alla loro presentazione. La violazione di tale garanzia comporta l’annullabilità del provvedimento, non potendo trovare applicazione la sanatoria di cui all’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, attesa la natura non vincolata del provvedimento di revoca, che implica una valutazione discrezionale anche in ordine al rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo ai sensi dell’art. 9, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998. Il trasferimento di residenza del soggetto interessato, comunicato nel corso del procedimento, costituisce elemento che l’amministrazione procedente è tenuta a valutare prima della decisione finale.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo, presentava istanza di aggiornamento del titolo. La Questura avviava il procedimento di revoca per accertata assenza dal territorio dell’Unione europea per un periodo superiore a dodici mesi, assegnando un termine per la presentazione di osservazioni. Il provvedimento di revoca veniva adottato il giorno di scadenza del termine, nel medesimo giorno in cui la ricorrente presentava istanza di accesso agli atti funzionale alla predisposizione delle osservazioni. Nelle more, la ricorrente comunicava il trasferimento della propria residenza in altra provincia.

Nel ricorso, la parte deduceva la violazione delle garanzie partecipative, l’incompetenza territoriale sopravvenuta, l’omessa valutazione del rilascio di un permesso ad altro titolo e la sproporzione della misura. La Questura resisteva, sostenendo la natura vincolata del provvedimento di revoca e l’irrilevanza dei vizi procedimentali ai sensi dell’art. 21-octies.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente escluso l’incompetenza della Questura procedente, radicata nel luogo di dimora della ricorrente al momento della presentazione dell’istanza e dell’avvio del procedimento. Ha tuttavia rilevato che il trasferimento di residenza comunicato nelle osservazioni costituiva elemento nuovo che l’amministrazione era tenuta a valutare, non solo sotto il profilo della propria competenza, ma anche in relazione agli accertamenti necessari per il rilascio di un permesso ad altro titolo ai sensi dell’art. 9, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998.

L’omissione di tale verifica ha evidenziato, ad avviso del Collegio, che il provvedimento di revoca non aveva il carattere vincolato attribuitogli dalla difesa erariale. La mancata esplorazione della componente discrezionale relativa al rilascio di un titolo diverso ha condotto il Tribunale a escludere l’operatività della sanatoria di cui all’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.

Nel merito, il Tribunale ha accolto il motivo relativo alla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. La decisione finale è stata adottata il giorno di scadenza del termine per le osservazioni, senza attendere l’evasione dell’istanza di accesso presentata in pari data. Tale condotta ha di fatto azzerato il contraddittorio procedimentale, privando la ricorrente della possibilità di presentare osservazioni consapevoli e documentate.

Il Tribunale ha pertanto annullato il provvedimento impugnato, ferma restando la facoltà della ricorrente di presentare nuova domanda alla Questura territorialmente competente, che valuterà l’istanza di aggiornamento e la sussistenza dei presupposti per il rilascio di eventuali ulteriori titoli di soggiorno. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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