Giudicato e sopravvenienze nelle concessioni demaniali marittime (TAR Puglia n. 383 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei rapporti di durata, il giudicato che accerta aspetti relativi allo svolgimento futuro del rapporto non spiega effetti preclusivi rispetto alle sopravvenienze di fatto o di diritto che ne modifichino il regolamento. La proroga delle concessioni demaniali marittime ex art. 1, commi 682 ss., l. n. 145/2018 è effetto diretto di una legge-provvedimento, sicché la relativa sentenza di accoglimento ha natura meramente ricognitiva del precetto normativo e dei suoi effetti per il caso di specie. Ne deriva che l’amministrazione, nell’adeguarsi alle sopravvenienze normative, adotta un atto privo di natura provvedimentale, non impugnabile né con l’ottemperanza né con i rimedi propri dell’autotutela, e non soggetto agli obblighi partecipativi di cui alla legge n. 241/1990.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di due concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative, ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del TAR Puglia che aveva riconosciuto il diritto alla prosecuzione dei rapporti sino al 31 dicembre 2033. Ha chiesto la declaratoria di nullità della delibera con cui il Comune aveva modificato il termine di validità delle concessioni al 31 dicembre 2024, in ragione delle sopravvenienze normative e dei principi enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

La ricorrente ha dedotto l’elusione del giudicato e l’illegittimità della modifica unilaterale dei rapporti, contestando altresì la mancata attivazione del procedimento di autotutela e la violazione delle garanzie partecipative.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha escluso che la sentenza azionata in ottemperanza avesse attribuito una posizione di vantaggio definitiva sino al 2033. La proroga ex legge n. 145/2018 è effetto di una legge-provvedimento, che conforma direttamente i rapporti senza intermediazione amministrativa; la pronuncia ha quindi natura ricognitiva del precetto vigente al momento della decisione, non costitutiva di un diritto immodificabile.

Il giudice ha richiamato il principio per cui, nei rapporti di durata, l’autorità della cosa giudicata trova il limite della sopravvenienza di fatto o di diritto che muti il contenuto del rapporto. La disciplina della proroga è stata superata dai successivi interventi legislativi, fino al d.l. n. 131/2024, convertito con legge n. 166/2024, il cui testo dell’art. 3, co. 1, l. n. 118/2022 si applica espressamente anche alle concessioni basate su proroghe disposte ai sensi della legge n. 145/2018.

La delibera comunale è stata qualificata come atto meramente ricognitivo delle sopravvenienze, non provvedimentale; ne deriva l’infondatezza delle censure relative all’autotutela e alla partecipazione procedimentale. Il motivo subordinato, relativo alla versione dell’art. 3 l. n. 118/2022 applicabile, è stato ritenuto superato dalla successiva proroga delle concessioni al 30 settembre 2027 disposta dal Comune. Le spese sono state compensate per la peculiarità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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