Revoca del permesso di soggiorno per dichiarazione di ospitalità fittizia (TAR Sicilia n. 1913 del 13.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, il permesso di soggiorno è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato. Tra tali ipotesi rientra l’accertamento che lo straniero ha ottenuto il titolo mediante documentazione falsa o dichiarazioni non veritiere. La falsa dichiarazione opera come fatto, a prescindere dall’elemento soggettivo di dolo o colpa, poiché altrimenti verrebbe meno la ratio della disciplina sul mendacio. La revoca è legittima indipendentemente dal tempo trascorso dal rilascio e dalla presenza di familiari. Il richiamo per relationem a un atto giudiziario non impone l’allegazione materiale, essendo sufficiente la sua disponibilità mediante accesso.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, impugna il provvedimento con cui la Questura ne ha disposto la revoca il 7 settembre 2022. Il decreto richiama per relationem la sentenza di condanna emessa dal Tribunale in data 23 giugno 2022 e il decreto di sequestro dei titoli di soggiorno. Il ricorrente deduce difetto di motivazione, mancata comunicazione di avvio del procedimento e manifesta irragionevolezza della revoca.
L’Amministrazione si costituisce e produce la documentazione. In corso di giudizio il ricorrente deposita istanza di cessazione della materia del contendere, allegando il rilascio di un nuovo permesso. L’Amministrazione deposita poi un provvedimento del 19 marzo 2025 con cui revoca anche quel titolo. All’udienza del 17 aprile 2025 la causa è trattenuta per la decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione preliminare: l’intervenuta revoca del nuovo permesso osta alla declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il giudizio prosegue quindi nel merito.
Sul fronte sostanziale, il TAR richiama l’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, secondo cui il permesso è revocato quando vengono a mancare i requisiti per il soggiorno. La produzione di documentazione falsa finalizzata a ottenere la permanenza nel territorio nazionale è sanzionabile con la perdita del titolo, indipendentemente dal tempo trascorso e dalla presenza di familiari, come affermato dalla CEDU, sez. I, 14 febbraio 2012, Antwi.
Il Collegio richiama poi l’orientamento secondo cui la falsa dichiarazione opera come fatto, a prescindere dall’elemento soggettivo di dolo o colpa (Cons. Stato, Sez. III, n. 3188 del 2023). Nel caso concreto, la documentazione prodotta dall’Avvocatura — il dispositivo della sentenza del 23 giugno 2022 e il decreto di sequestro dei titoli di 67 persone — prova che il permesso fu rilasciato in virtù di una dichiarazione di ospitalità fittizia, nell’ambito di una fittizia assunzione finalizzata all’emersione dal lavoro irregolare.
Ne consegue la legittimità dell’atto impugnato. La lettura in combinato disposto con l’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998 conferma che, avvedutasi della falsità, l’Amministrazione deve dichiarare l’inammissibilità della domanda. Quanto al rilievo sulla mancata disponibilità della sentenza citata, il TAR richiama il CGARS, Sez. giurisdizionale, n. 192 del 2023: la disponibilità ex art. 3, comma 3, della legge n. 241/1990 non impone l’allegazione materiale, essendo sufficiente l’accessibilità mediante accesso.
Infine, il CGARS, n. 22 del 2025 esclude l’annullamento di un atto vincolato per vizi di forma o procedimento quando è palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, in forza dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese e ordine di oscuramento delle generalità.
Nota della Redazione
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