Carta docente: ottemperanza al giudicato e oneri probatori del Ministero (TAR Sicilia n. 1909 del 12.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, la parte ricorrente assolve l’onere probatorio documentando il titolo esecutivo, il suo passaggio in giudicato e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Grava invece sull’amministrazione, per il principio dell’art. 2697 c.c., l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi e, dunque, una valida giustificazione dell’inadempimento. In difetto di tale prova, il giudice amministrativo ordina l’integrale esecuzione del giudicato nel termine fissato e nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso. La penalità di mora non è dovuta quando, considerati il tempo trascorso, la natura del credito e l’entità delle somme, risulti manifestamente iniqua. Il commissario scelto tra i dirigenti della stessa amministrazione non ha diritto a compenso, rientrando l’attività nella retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

Il Tribunale di Messina, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 1823/2024 dell’8 ottobre 2024 aveva accertato il diritto della ricorrente — docente — a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta per il valore di euro 1.000,00, oltre accessori.

Il titolo esecutivo era stato notificato all’amministrazione il 15 ottobre 2024 ed era passato in giudicato. Non essendo seguita alcuna concreta attività esecutiva, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto formale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la ritualità della proposta: notificazione del titolo, passaggio in giudicato della sentenza e superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Ha poi richiamato il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c.

La ricorrente aveva fornito la prova del fatto costitutivo, ossia la decisione del giudice ordinario passata in giudicato, secondo la previsione dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Incombeva quindi sull’amministrazione provare l’inefficacia di tali fatti o il prodursi delle condizioni che ne giustificassero l’inadempimento. Il Ministero non ha dedotto alcuna valida giustificazione.

Ne è derivata l’affermazione della persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della sentenza. Il Collegio ha esteso l’obbligo esecutivo anche alle spese e ai diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie per conseguirne il passaggio in giudicato e quelle di registrazione. Ha invece escluso le spese di precetto, perché l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.

Quanto alla penalità di mora, la domanda è stata respinta: il tempo trascorso dalla notificazione e dal passaggio in giudicato, la natura del credito e l’entità delle somme la rendevano manifestamente iniqua.

Il Collegio ha quindi nominato commissario ad acta, fin d’ora, il dirigente dell’Ufficio II — Contenzioso e disciplina del personale del Ministero, con facoltà di delega, per dare corso al pagamento entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione. Ha escluso il compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, applicando per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, come richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015, con richiamo a una pluralità di precedenti conformi dei giudici amministrativi.

Le spese, infine, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale della controversia e della sua assimilabilità alle procedure esecutive mobiliari, con richiamo a Cons. Stato n. 1247 del 2016 e a Cons. Stato n. 4029 del 2025.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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