Valutazione comparativa professori universitari: criteri e motivazione della commissione (TAR Campania n. 297 del 17.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di valutazione comparativa per la chiamata dei professori universitari di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4 ter, legge n. 240/2010, la commissione non è tenuta ad attribuire pesi specifici alle attività dei candidati né ad analizzare partitamente ogni titolo e pubblicazione. La valutazione dei titoli e della produzione scientifica può essere espressa in forma globale e sintetica, purché siano stati predeterminati i criteri e risulti comprensibile l’iter logico seguito. Il giudizio di piena maturità scientifica non è frutto di addizione meccanica di fattori, ma di apprezzamento complessivo alla luce dei parametri di bando. Nelle medesime procedure, l’omessa impugnazione degli atti successivi non determina carenza di interesse, poiché l’annullamento dell’atto che definisce la fase concorsuale produce effetto caducante sui provvedimenti di chiamata e presa di servizio, ad esso legati da derivazione immediata.

Il Fatto

La ricorrente, partecipante a una procedura di valutazione comparativa indetta dall’Università degli Studi di Salerno per un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, impugnava gli atti della procedura. La commissione, senza redigere graduatorie né attribuire punteggi, individuava tre candidati idonei, tra cui la controinteressata, escludendo la ricorrente.

Approvati gli atti con decreto rettorale, il consiglio di dipartimento proponeva la chiamata della controinteressata e il rettore la nominava in ruolo. La ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti e la condanna dell’Università alla rivalutazione dei candidati da parte di una commissione in diversa composizione. L’Ateneo e la controinteressata eccepivano l’inammissibilità per carenza di interesse e l’infondatezza dei motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni di inammissibilità. La proposta del consiglio di dipartimento risulta espressamente impugnata dalla ricorrente. Quanto agli atti successivi di approvazione e di nomina, il Tribunale aderisce all’orientamento secondo cui l’annullamento dell’atto che definisce la fase concorsuale spiega effetto direttamente caducante sui provvedimenti di chiamata e presa di servizio, posti in rapporto di derivazione immediata (TAR Piemonte n. 827 del 2023). Ne deriva l’interesse all’esame del merito.

Nel merito, il primo motivo contesta la mancata ponderazione dei criteri e l’insufficiente comparazione delle candidature. La censura è infondata. Ai sensi dell’art. 18 legge n. 240/2010, la commissione non è tenuta ad attribuire pesi specifici alle singole attività: gli oggetti di valutazione vanno considerati nella loro globalità, senza scala gerarchica (TAR Sicilia, Catania, n. 1312 del 2025). La commissione ha definito i criteri prima della valutazione dei titoli, conformemente alle previsioni di bando, e ha espresso giudizi individuali e collegiali.

Il secondo motivo denuncia valutazioni illogiche, contraddittorie ed errori di fatto. Il Collegio osserva che la commissione, per accertare la maturità scientifica, opera una valutazione complessiva dei titoli, potendo limitarsi a un giudizio di sintesi, senza elencare analiticamente ogni pubblicazione (TAR Sicilia, Palermo, n. 1927 del 2024). La valutazione non impone il raffronto separato di ciascun parametro, ma un apprezzamento globale; il richiamo al singolo criterio è necessario solo se la produzione risulti carente sotto quello specifico profilo (Cons. Stato, Sez. VII, n. 7586 del 2023).

La ricorrente mira, in sostanza, a sostituire al criterio qualitativo della commissione una propria valutazione alternativa. Tali apprezza­menti soggettivi di parte non sono introducibili validamente nel giudizio. Le valutazioni della commissione appaiono attendibili sotto il profilo della correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo, senza evidenti errori o apprezzamenti palesemente irragionevoli. Il ricorso è respinto e le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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