Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale dopo annullamento in autotutela dell’ordinanza sindacale (TAR Sardegna n. 286 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di annullamento in autotutela del provvedimento impugnato nella parte in cui è rivolto al ricorrente, il giudizio amministrativo si conclude con declaratoria di cessazione della materia del contendere. La sopravvenuta caducazione dell’atto elimina l’interesse alla decisione, rendendo inutile l’esame del ricorso. La liquidazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza virtuale, che impone la condanna della parte che ha dato causa al giudizio, ancorché il provvedimento sia stato successivamente rimosso in via di autotutela.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un compendio immobiliare sito nel Comune di Decimomannu, avevano impugnato l’ordinanza sindacale n. 21 del 18 dicembre 2025, con la quale era stato loro ingiunto, unitamente ai locatari dell’area, di provvedere entro trenta giorni alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti ivi rinvenuti. Il Comune non si costituiva in giudizio. Nelle more del procedimento cautelare, il Sindaco adottava una nuova ordinanza, n. 9 del 2 febbraio 2026, annullando in autotutela il precedente provvedimento limitatamente alla posizione degli odierni ricorrenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, rilevata la sopravvenuta ordinanza di annullamento in autotutela, ha ritenuto sussistenti i presupposti per definire il giudizio nel merito ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., considerata l’integrità del contraddittorio e la completezza dell’istruttoria. L’intervento del Sindaco, eliminando l’atto impugnato nella parte riferita ai ricorrenti, ha integrato l’interesse degli stessi alla decisione, determinando la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, la Corte ha affermato che la declaratoria di cessazione non esime il giudice dal pronunciarsi sulle stesse, dovendosi applicare il criterio della soccombenza virtuale. Tale principio impone di valutare quale parte sarebbe risultata soccombente all’esito del giudizio di merito, sulla base di una delibazione sommaria delle questioni dedotte. Nel caso di specie, la fondatezza del ricorso è desumibile dalla stessa condotta del Comune, che ha riconosciuto l’illegittimità del provvedimento annullandolo in autotutela.
Conseguentemente, il Comune di Decimomannu è stato condannato alla rifusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori e contributo unificato.
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Nota della Redazione
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