Legittima la sospensione dal servizio del poliziotto non vaccinato (TAR Piemonte n. 318 del 18.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il dirigente apicale della struttura periferica di appartenenza è legittimato, ai sensi dell’art. 4-ter, comma 2, del d.l. n. 44/2021, ad accertare l’inadempimento dell’obbligo vaccinale e a disporre la sospensione dal servizio del dipendente. La sospensione non ha natura disciplinare e sfugge, pertanto, alla riserva di competenza degli organi collegiali prevista dal d.P.R. n. 737/1981. L’art. 4-ter, comma 3, del d.l. n. 44/2021 opera un contemperamento non irragionevole tra il diritto alla libertà di cura del singolo e l’interesse collettivo alla tutela della salute pubblica, come affermato dalla Corte costituzionale n. 14 del 2023. La temporaneità della misura, l’assenza di conseguenze disciplinari e la conservazione del rapporto di lavoro escludono il contrasto con gli artt. 4 e 35 Cost. e con i principi di proporzionalità e parità di trattamento.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente alla Polizia Ferroviaria, ha impugnato il decreto con cui il dirigente del Compartimento Piemonte e Valle d’Aosta lo ha sospeso dal servizio per non aver ottemperato all’obbligo vaccinale, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il ricorso, notificato il 21 febbraio 2022 e depositato il 21 marzo successivo, è stato preceduto dal rigetto dell’istanza cautelare il 14 aprile 2022.

Il ricorrente ha dedotto la nullità del provvedimento per difetto di competenza del suo sottoscrittore e la violazione degli artt. 4 e 35 Cost., sostenendo la discriminazione rispetto agli esercenti le professioni sanitarie, che avrebbero potuto essere ricollocati ad altre mansioni. La controversia è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 23 gennaio 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge entrambi i motivi. Sul primo, il Tribunale richiama l’art. 4-ter, comma 2, del d.l. n. 44/2021, secondo cui i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale obbligato assicurano il rispetto dell’obbligo. La circolare del Capo della Polizia del 13 ottobre 2021 chiarisce che per “responsabili delle strutture” si intendono i dirigenti apicali delle articolazioni centrali e periferiche.

Il Compartimento di Polizia Ferroviaria è ufficio periferico con funzioni finali ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), n. 5, del d.P.R. n. 208/2001: il suo dirigente è dunque legittimato ex lege a emanare l’atto di sospensione. Quanto alla firma apposta da soggetto diverso dal titolare, l’art. 7, comma 1, del d.P.R. n. 752/1985 prevede che, in caso di assenza o impedimento, la direzione sia assunta dal dipendente con qualifica più elevata.

Il richiamo agli artt. 16 e 21 del d.P.R. n. 737/1981 è dichiarato inconferente: quella disciplina regola le sanzioni disciplinari, mentre la sospensione de qua è espressamente qualificata dalla legge come priva di conseguenze disciplinari. L’accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, con conservazione del rapporto e senza corresponsione della retribuzione.

Sul secondo motivo, il Collegio richiama le sentenze della Corte costituzionale nn. 14, 15 e 16 del 2023, che hanno ritenuto non irragionevole il contemperamento tra libertà di cura e diritto alla salute collettiva. Il sacrificio imposto non eccede quanto indispensabile e il legislatore ha esercitato la propria discrezionalità su dati medico-scientifici validati, non sindacabili da opinioni di esperti esterni. Il beneficio della adibizione a mansioni diverse, previsto dall’art. 4, comma 7, del d.l. n. 44/2021, è limitato al personale sanitario e ai soggetti impossibilitati a vaccinarsi per accertato pericolo per la salute.

Il ricorso è quindi respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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