Rigetto cautelare del direttore dei lavori privo di disponibilità del bene (TAR Liguria n. 274 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il direttore dei lavori che non sia proprietario né abbia la disponibilità del bene oggetto dell’ingiunzione di riduzione in pristino ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004 coltiva un interesse soltanto morale o di immagine alla espunzione del proprio nome tra i destinatari del provvedimento. Tale interesse può essere integralmente soddisfatto soltanto all’esito del giudizio di merito, mentre la eventuale esecuzione del provvedimento nelle more non è suscettibile di arrecare un danno grave ed irreparabile che presenti i necessari profili di attualità e concretezza. Il periculum in mora non è mai in re ipsa e deve essere dimostrato, anche quando l’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, presentata ai sensi dell’art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42/2004, comporti un arresto temporaneo dell’efficacia della misura repressiva fino alla definizione dell’istanza stessa.
Il Fatto
Il Comune di Genova aveva adottato un provvedimento con il quale, ai sensi dell’art. 167 d.lgs. n. 42/2004, ingiungeva la demolizione di un’opera, destinando l’ordine di riduzione in pristino anche al ricorrente, nella sua qualità di direttore dei lavori. L’interessato aveva impugnato il provvedimento limitatamente alla parte in cui lo riguardava, chiedendo la sospensione cautelare dell’efficacia dell’atto, sostenendo che l’ingiunzione demolitoria non potesse essere rivolta nei suoi confronti, non essendo egli proprietario né avente la disponibilità del bene.
Il Comune di Genova si era costituito in giudizio per resistere al ricorso, rappresentando che nel frattempo era stata presentata un’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, ancora in fase istruttoria. La questione giungeva pertanto nella camera di consiglio dedicata all’esame della domanda cautelare.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato che il provvedimento era stato impugnato solo nella parte in cui ingiungeva la demolizione al ricorrente, il quale non era proprietario e non aveva la disponibilità del bene oggetto dell’ingiunzione. Da ciò è derivata la qualificazione della posizione del ricorrente come titolare di un interesse soltanto morale o di immagine alla espunzione del proprio nome tra i destinatari del provvedimento.
La Sezione ha quindi verificato la sussistenza dei presupposti per la concessione della misura cautelare, in particolare il periculum in mora. Il Collegio ha osservato che l’interesse dedotto dal ricorrente «potrà essere integralmente soddisfatto soltanto all’esito del giudizio di merito», poiché nelle more l’esecuzione del provvedimento non può arrecare allo stesso un danno grave ed irreparabile che presenti i caratteri della attualità e della concretezza.
La circostanza che l’ingiunzione fosse diretta contro un soggetto diverso dal proprietario e dal detentore del bene non è stata ritenuta di per sé sufficiente a integrare il requisito del danno grave e irreparabile, poiché il periculum non è mai in re ipsa e deve essere concretamente dimostrato dalla parte istante. In altri termini, la mera lesione dell’interesse morale o di immagine conseguente all’essere destinatario dell’ordine di demolizione non costituisce pregiudizio attuale e concreto ai fini della tutela cautelare.
Né è stata ritenuta rilevante la circostanza dell’intervenuta presentazione dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica. Il Collegio ha richiamato il disposto dell’art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42/2004, ai sensi del quale solo nel caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria, osservando che tale evenienza, comportando un arresto temporaneo dell’efficacia della misura repressiva, conferma ulteriormente il difetto di attualità e concretezza del pregiudizio lamentato dal ricorrente.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda cautelare è stata rigettata, con compensazione delle spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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