Appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in gara pubblica (Cons. Stato n. 10298 del 20.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello avverso la esclusione da una gara pubblica per incongruità dell’offerta, la sopravvenuta adozione di una nuova e autonoma valutazione di congruità da parte della stazione appaltante determina la improcedibilità dell’impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse. Tale carenza sussiste quando la nuova determinazione non si riduca alla pedissequa esecuzione della sentenza appellata, ma costituisca il frutto di una rinnovata valutazione, e quando la legittimità della esclusione risulti comunque accertata in via definitiva sulla base di ragioni diverse da quelle originarie. In tal caso tutte le parti, e in particolare l’appellante, perdono interesse a coltivare l’impugnazione, dall’eventuale accoglimento della quale non potrebbero ritrarre alcuna maggiore utilità.
Il Fatto
Una società ha impugnato davanti al TAR Campania la sentenza con cui era stato accolto il ricorso di una concorrente avverso gli atti di una gara per l’affidamento del servizio di vigilanza armata presso le sedi di un’Ateneo. Oggetto del contendere erano l’esclusione per incongruità dell’offerta, la sua riconferma all’esito del riesame e la successiva aggiudicazione in favore della controinteressata.
La Commissione giudicatrice aveva stilato la graduatoria provvisoria e, rilevata l’offerta anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97, comma 3, del d.lgs. 50/2016, aveva attivato il sub-procedimento di verifica. All’esito del contraddittorio l’Università aveva giudicato inattendibile l’offerta, rilevando una discrasia tra il costo della manodopera dichiarato nei giustificativi e quello ricavabile dai chiarimenti. Il TAR, con sentenza, aveva annullato tutti i provvedimenti impugnati, compresa l’aggiudicazione. Avverso tale decisione ha proposto appello la società, deducendo un unico motivo incentrato sull’erronea interpretazione dell’art. 97, comma 3, d.lgs. n. 50/2016 e degli artt. 82 e 84 del CCNL Servizi fiduciari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che l’appello è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Dal verbale di gara risultava che la Commissione, in ottemperanza alle sentenze del giudice di primo grado, aveva compiuto una nuova verifica di anomalia dell’offerta, concludendo nel senso della sua sostenibilità economica e congruità.
Il punto decisivo è di ordine qualitativo. Il giudizio di congruità era stato riformulato sulla base dei principi enunciati dal TAR, ma non si riduceva affatto alla pedissequa applicazione di essi: costituiva piuttosto il frutto di una rinnovata, autonoma valutazione della stazione appaltante. La riformulazione del giudizio tecnico, dunque, non è mera esecuzione del dictum giudiziale.
Il Collegio ha inoltre considerato che, nella stessa data, la Sezione ha definito altro appello, proposto dall’Università, accogliendolo. Ne deriva che è oramai definitivamente accertata la legittimità della esclusione della società dalla procedura, sia pure sulla base di ragioni diverse da quelle originariamente individuate.
Da tali premesse consegue la carenza di interesse di tutte le parti, e in particolare dell’appellante, a coltivare l’impugnazione: dall’eventuale accoglimento la stessa non potrebbe ritrarre alcuna maggiore utilità. L’appello è stato pertanto dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese del giudizio in considerazione delle ragioni della decisione.
Nota della Redazione
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