Revoca del porto d’armi: il pericolo di abuso va accertato in concreto (TAR Lazio n. 7 del 05.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di revoca della licenza di porto d’armi, pur costituendo espressione di ampia discrezionalità amministrativa, deve dare conto di una valutazione concreta della personalità del titolare idonea a giustificare la prognosi di inaffidabilità e il pericolo di abuso delle armi. Il pericolo non può essere desunto dalla mera esistenza di denunce in sede penale, né da una congettura astratta sulla possibile degenerazione di contrasti familiari in fatti violenti. Occorre accertare in concreto e in modo attuale la sussistenza del rischio, tenendo conto di tutti gli elementi offerti dall’interessato, compresi l’assenza di precedenti e la posizione professionale e personale. In difetto di tale ponderazione il provvedimento è viziato per eccesso di potere e va annullato.

Il Fatto

La Questura revoca al ricorrente la licenza di porto di fucile per uso sportivo, rilevando una situazione di accesa conflittualità con il coniuge, sfociata in reciproche denunce-querele e in due interventi della forza pubblica, ritenuta di per sé indice del pericolo di abuso delle armi. Avverso il decreto il ricorrente propone ricorso gerarchico, che il Prefetto rigetta.

Il ricorrente impugna entrambi i provvedimenti davanti al TAR Lazio, deducendo la violazione degli artt. 3 e 10 della legge n. 241/1990 e degli artt. 10, 11 e 43 del r.d. n. 773/1931, oltre all’eccesso di potere: la lite aveva avuto tenore solo verbale, l’amministrazione non aveva valutato la sua personalità e l’atto si fondava su un pericolo meramente ipotetico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da un principio più volte affermato nel proprio indirizzo, richiamando TAR Lazio, Latina, sez. I, n. 784 del 2022 e sez. I n. 212 del 2021: il pericolo di abuso delle armi deve essere comprovato e richiede una valutazione non del singolo episodio, ma anche della personalità del soggetto, così da sostenere un pregiudizio prognostico sulla sua inaffidabilità.

I provvedimenti in materia di armi hanno elevato contenuto discrezionale, ma devono esplicitare una valutazione della personalità dell’interessato idonea a giustificare l’esigenza cautelare di prevenire abusi, a tutela della privata e pubblica incolumità. Tale esigenza, osserva il Tribunale, non può di norma desumersi dalla mera esistenza di denunce in sede penale.

Applicando il principio, il Collegio rileva un difetto di motivazione su due versanti. Da un lato, l’atto impugnato non dà conto di alcun accertamento ulteriore circa l’inaffidabilità del ricorrente rispetto alla mera esistenza dei diverbi, dai quali era scaturita un’indagine penale per la quale il pubblico ministero aveva chiesto l’archiviazione. Dall’altro, la motivazione è del tutto ipotetica e astratta circa l’idoneità della conflittualità familiare a degenerare in fatti di sangue con uso delle armi.

Il Tribunale sottolinea che l’amministrazione non chiarisce perché, in concreto, il ricorrente rischierebbe fondatamente di esservi coinvolto, trascurando i numerosi elementi forniti in ordine all’assenza di mende e alla sua importante posizione militare. Il ricorso è dunque fondato e viene accolto, con annullamento dell’atto impugnato; le spese di giudizio sono compensate per giusti motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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