Distanze allevamenti zootecnici e nozione di zona di PGT (TAR Lombardia n. 7 del 05.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le distanze degli allevamenti animali fissate dall’art. 3.10.5 del Regolamento Locale d’Igiene si calcolano esclusivamente rispetto alle zone di PGT qualificate residenziali, commerciali o terziarie, e non rispetto ai singoli manufatti edilizi. Il locale accessorio, come il bar annesso a un distributore di carburante, non integra una zona commerciale e non rientra nel perimetro applicativo della norma. Le prescrizioni urbanistiche che limitano lo ius aedificandi richiamando interessi extra-edilizi vanno interpretate in senso rigoroso, senza estensioni analogiche o teleologiche. Il diniego del titolo edilizio fondato sull’asserito superamento del numero di capi allevati è viziato da eccesso di potere per motivazione perplessa, quando difetti l’istruttoria sulla competenza sanitaria e sulle valutazioni extra-edilizie.

Il Fatto

Un’azienda agricola attiva da decenni nell’allevamento di bovini presenta istanza di permesso di costruire per demolire strutture fatiscenti e realizzare un nuovo fabbricato destinato in parte a ricovero dei vitelli e in parte a deposito. Il Comune adotta un provvedimento di diniego, rilevando da un lato il superamento del numero di capi già autorizzati e dall’altro la collocazione delle strutture a distanza inferiore ai limiti dell’art. 3.10.5 del R.L.I. rispetto a un ambito classificato dal PGT come distributore di carburante, al cui interno opera un bar.

L’azienda ricorrente impugna il diniego davanti al TAR, deducendo tra l’altro il travisamento dei fatti, la contraddittorietà rispetto a una precedente nota comunale che aveva archiviato il procedimento sul numero dei capi, e la falsa applicazione della disciplina sulle distanze. Il Comune si costituisce chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, in applicazione del principio della ragione più liquida, esamina anzitutto il quarto motivo, il cui accoglimento assorbe le ulteriori censure, e poi il primo, per completezza dell’esame sostanziale.

Il punto centrale è il perimetro applicativo dell’art. 3.10.5 del Regolamento Locale d’Igiene. La norma fissa le distanze degli allevamenti con riferimento alle zone di PGT residenziali, commerciali e terziarie, e non ai manufatti. Nel caso concreto l’ambito del distributore è qualificato dalla tavola di azzonamento semplicemente come “Distributore di carburante” e disciplinato dall’art. 44 delle NTA. Si tratta di un’infrastruttura compatibile con qualunque destinazione urbanistica, come riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa richiamata, e inidonea a snaturare la destinazione agricola dell’area.

Il Collegio esclude che l’effetto di snaturamento possa derivare dalla presenza del bar accessorio. Le prescrizioni urbanistiche che richiamano interessi extra-edilizi e limitano lo ius aedificandi devono essere interpretate in modo rigoroso, senza ricorso a canoni estensivi, analogici o teleologici, per evitare applicazioni incerte e arbitrarie. Il bar, in sé considerato e posto a servizio accessorio del distributore, non è sussumibile tra le “zone di PGT residenziale, commerciale e di terziario“.

La conclusione è confermata dal principio di reciprocità richiamato dalla stessa norma, che àncora il calcolo delle distanze alla destinazione urbanistica dell’area, e dalle Linee Guida regionali del 29.12.2005, che riferiscono le distanze ai limiti degli azzonamenti. Non osta l’inclusione dei distributori nella categoria d’uso “Commerciale e pubblici servizi”: la destinazione di zona e la destinazione d’uso sono categorie concettuali diverse, come chiarito dal precedente del Consiglio di Stato richiamato.

Quanto al numero dei capi, la motivazione del diniego appare carente di istruttoria. Il riferimento allo sforamento del quantitativo autorizzato non regge a fronte dell’accertamento dell’ATS, che non ha rilevato violazioni sul benessere animale, e della nota comunale che ha escluso l’esistenza di parametri edilizi-urbanistici sul rapporto tra superficie della stalla e numero di capi. Il provvedimento è quindi viziato da eccesso di potere per motivazione perplessa ed è esorbitante rispetto alla verifica di conformità urbanistico-edilizia. Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato, con effetto conformativo; spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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