Revoca porto d’armi fondata su criteri probabilistici di non affidabilità (TAR Emilia-Romagna n. 335 del 13.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca della licenza di porto d’armi non presuppone un giudizio di pericolosità sociale né un comprovato abuso nell’uso delle armi. Ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 r.d. n. 773 del 1931, l’Amministrazione può valorizzare, quali indici di non affidabilità, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, purché l’apprezzamento sia razionale e congruamente motivato. Il provvedimento ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, e si fonda su considerazioni probabilistiche assistite da sufficiente fumus. La sfera di libertà individuale recede di fronte alla sicurezza collettiva, dovendo il titolare risultare esente da mende e da indizi negativi.

Il Fatto

Il ricorrente impugna la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia disposta dal Questore di Ravenna, oltre all’avviso di avvio del procedimento finalizzato al divieto di detenzione di armi emesso dalla Prefettura. Sostiene che la misura si fonda su fatti datati, isolati e occasionali, precedenti al rilascio della licenza, e comunque di lievità tale da non incidere sull’affidabilità.

Deduce violazione e erronea interpretazione degli artt. 11 e 43 r.d. n. 773 del 1931, eccesso di potere per difetto e contraddittorietà della motivazione, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e violazione del principio di proporzionalità. L’Amministrazione resiste per il tramite dell’Avvocatura distrettuale.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio dichiara inammissibile il ricorso nella parte relativa all’atto prefettizio, qualificato come atto endoprocedimentale privo di lesività autonoma. L’esame si concentra dunque sulla sola revoca questorile.

Il giudice ricostruisce la sequenza dei precedenti: una condanna del 2005 per istigazione alla corruzione, resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza, seguita da riabilitazione nel 2008; una seconda condanna nel 2015 per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico molto elevato. Il ricorrente omette di riferire un precedente divieto di detenzione di armi e la revoca della licenza già risalenti al 2003, nonché i rigetti delle istanze di restituzione del 2005 e del 2007.

La Corte ritiene smentita in atti la tesi dell’episodio occasionale: la pronuncia penale del 2015 nega le attenuanti generiche proprio in ragione del precedente penale. Il rilascio della licenza nel 2016 si spiega con la non visibilità, allora, della condanna successiva nel casellario.

Il Collegio richiama i principi della Cons. Stato n. 3585 del 2024: nessuna posizione di diritto soggettivo assoluto alla conservazione del porto d’armi; la revoca è atto di natura cautelare volto a prevenire abusi, fondato su considerazioni probabilistiche e su circostanze assistite da fumus. L’interessato deve risultare esente da mende e da indizi negativi.

Applicando tali criteri, il Tribunale giudica ragionevole e insindacabile nel merito la scelta di prevenire condotte a rischio, vietando la detenzione di armi a chi ha reiteratamente dimostrato incapacità di controllo nell’assunzione di alcol e ha accettato di mettere a rischio la propria e l’altrui incolumità alla guida. Il ricorso è respinto; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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