Cambio cognome della coniugata straniera: autonomia dall’atto di cittadinanza (TAR Emilia-Romagna n. 338 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di cambiamento del cognome presentata dal cittadino straniero divenuto italiano dopo il riconoscimento della cittadinanza è disciplinata dall’art. 89 d.P.R. n. 396/2000 e va tenuta distinta dalle questioni relative all’attribuzione del “nome d’origine” in sede di concessione della cittadinanza, rispetto alle quali opera il rimedio del reclamo avverso il decreto. Il potere discrezionale del Prefetto non è vincolato e richiede una valutazione comparativa tra l’interesse pubblicistico alla certezza e stabilità del nome e l’interesse della persona alla propria identità personale. Il cambiamento riveste carattere eccezionale e presuppone situazioni oggettivamente rilevanti, sorrette da motivazioni significative e da idonea documentazione. L’uso protratto del cognome del coniuge non integra, da solo, quella lesione dell’identità che giustifica la modifica.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina romena, aveva acquisito per matrimonio il cognome del marito secondo la legge del Paese di origine. Con decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 2019, trascritto nel registro degli atti di cittadinanza il 22 ottobre 2020, otteneva il riconoscimento della cittadinanza italiana, ma le veniva attribuito il cognome da nubile, in contrasto con l’uso quasi trentennale del cognome coniugale nella documentazione ufficiale.
La neo cittadina non proponeva reclamo avverso il decreto, ma presentava alla Prefettura istanza di cambiamento del cognome. Il Prefetto di Rimini rigettava l’istanza con provvedimento del 7 novembre 2023. La ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR, deducendo violazione dell’art. 89 d.P.R. n. 396/2000, degli artt. 2 e 3 Cost., dell’art. 8 CEDU e dell’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali UE, oltre a difetto e illogicità della motivazione ed eccesso di potere. L’Amministrazione eccepiva che andava impugnato il decreto di conferimento della cittadinanza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale opera innanzitutto una delimitazione dell’oggetto del contendere. La ricorrente non censura il decreto di riconoscimento della cittadinanza, ma il diniego opposto alla richiesta di sostituzione del cognome paterno con quello del marito. Tale distinzione è determinante, perché la legittimità dell’attribuzione del “nome d’origine” al momento del riconoscimento della cittadinanza si fonda sull’atto di nascita estero e segue le indicazioni della circolare ministeriale n. 462 del 18 gennaio 2019. Ogni modifica successiva rileva solo se annotata a margine dell’atto di nascita, e le relative contestazioni vanno fatte valere nel procedimento di riconoscimento o con il reclamo avverso il decreto.
Rispetto al decreto la ricorrente ha prestato acquiescenza. L’istanza successiva ricade invece sotto una disciplina diversa, quella valevole per qualsiasi cittadino italiano: l’art. 89 d.P.R. n. 396/2000, come modificato dal d.P.R. n. 54 del 2012. Il Prefetto è titolare di un potere discrezionale che muta a seconda del contenuto della richiesta: negli altri casi, diversi dal cognome ridicolo, vergognoso o rivelante l’origine naturale, il potere può esercitarsi solo in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti e di motivazioni significative.
Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui l’ordinamento è permeato da un favor per la certezza e la stabilità del nome, segno identificativo del soggetto nei rapporti con i consociati, mentre il nome rappresenta al contempo espressione dell’identità personale, bene oggetto di un diritto della personalità (Cons. St., sez. I, parere n. 1094 dell’8 giugno 2020; TAR Liguria, sentenza n. 201/2023; Cons. St., sez. III, n. 6462 del 26 settembre 2019; TAR Toscana, sentenza n. 778/2020). Il bilanciamento richiesto al Prefetto deve verificare la serietà dei motivi, tanto più che nel caso concreto l’attribuzione del cognome deriva da un provvedimento non impugnato.
Nel merito, l’unica motivazione addotta è l’onerosità pratica derivante dall’aver sempre speso il cognome del coniuge. Il Tribunale esclude che ciò integri la lesione dell’identità personale e familiare. Non è allegato alcun pregiudizio psicologico né una rottura dei legami con la famiglia di origine; non è dimostrata una limitazione della circolazione, non risultando la rinuncia alla cittadinanza rumena. Neppure è provata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del cognome coniugale in sede di cittadinanza, mancando un atto di nascita con la relativa postilla. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della natura interpretativa della questione.
Nota della Redazione
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