Concessione mineraria temporanea e discrezionalità dell’ente proprietario delle acque (TAR Abruzzo n. 15 del 11.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di affidamento temporaneo della coltivazione di un giacimento di acqua minerale, nelle more della selezione del nuovo concessionario, rientra nell’ampia discrezionalità dell’ente proprietario della risorsa. L’amministrazione non è tenuta a disporre l’affidamento a trattativa privata ex art. 6 del r.d. n. 2440/1923 se il richiedente non allega le speciali ed eccezionali circostanze che lo giustificherebbero. La valutazione comparativa tra interesse pubblico all’uso conveniente della risorsa e affidamento del richiedente è sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o illogicità. È legittimo il diniego fondato sulla cautela di evitare che l’immissione in possesso della risorsa a un soggetto che vanta pretese, anche risarcitorie, verso il concedente possa pregiudicarne il recupero e la successiva gestione ordinaria.
Il Fatto
La società ricorrente era titolare, fino al 2014, di una concessione mineraria per lo sfruttamento della sorgente di acqua minerale in provincia dell’Aquila. Con istanza del 3 luglio 2018 chiese alla Regione una concessione temporanea per la coltivazione del giacimento, nelle more dell’individuazione del nuovo concessionario tramite avviso pubblico.
La Regione riscontrò negativamente la diffida con nota del gennaio 2019; la società impugnò la nota e chiese l’accertamento dell’inerzia dell’amministrazione, con condanna a concludere il procedimento. Con sentenza parziale il ricorso introduttivo fu dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse a seguito di rinuncia. Residuava la decisione sui motivi aggiunti, con cui la società impugnò il provvedimento del giugno 2019 che aveva definitivamente respinto la richiesta di concessione temporanea.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da una premessa di legittimazione: la ricorrente non ha titolo per ottenere l’affidamento in proroga, poiché la concessione di cui era titolare è da tempo scaduta e lo sfruttamento della sorgente è stato oggetto di avviso pubblico per la selezione del nuovo concessionario. L’istanza di affidamento temporaneo potrebbe quindi giustificarsi solo se possibile, urgente e vantaggiosa per la Regione.
Il quadro normativo di riferimento è individuato nel r.d. n. 2440/1923. L’art. 3 impone i pubblici incanti per i contratti dai quali derivi un’entrata, salvo il ricorso alla licitazione o, nei casi di necessità, alla trattativa privata; l’art. 6 consente la trattativa privata in presenza di speciali ed eccezionali circostanze. La normativa sui contratti attivi delle pubbliche amministrazioni esclude espressamente le concessioni di beni dall’ambito oggettivo del codice dei contratti pubblici, salvo il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità richiamati dall’art. 4 del d.lgs. n. 50/2016.
Ne deriva che non era precluso alla Regione valutare l’affidamento diretto, ma la ricorrente non allega le circostanze eccezionali che l’amministrazione avrebbe omesso di considerare. Tale sola mancanza sarebbe sufficiente per respingere il ricorso. Il Collegio soggiunge che è rimesso alla discrezionalità dell’ente proprietario decidere se affidare lo sfruttamento temporaneo a un singolo richiedente, valutando l’interesse pubblico all’uso conveniente della risorsa e l’affidamento di chi la riceverà.
Tra le ragioni del diniego rilevano le vicende contenzioso della precedente concessione, segnate da ricorsi, diffide, richieste risarcitorie e denunce. Il rilievo non è irragionevole né illogico: sottende una cautela diretta a evitare che l’immissione in possesso della risorsa a un soggetto che vanta pretese verso il concedente possa pregiudicarne il recupero e la gestione ordinaria. Il ricorso per motivi aggiunti è pertanto respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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