Equa riparazione, ottemperanza al decreto e diniego della penalità di mora per il debitore pubblico (TAR Puglia n. 176 del 05.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto della Corte di appello che liquida l’equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore di cosa giudicata ove non opposto; decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica, è esperibile il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 e ss. cod. proc. amm. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è automatica: il giudice, in ragione della specialità del debitore pubblico, verifica la sussistenza di altre ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità, valutando in via discrezionale le difficoltà collegate a vincoli normativi e di bilancio. Il considerevole numero di domande del medesimo oggetto e l’obiettiva difficoltà di reperire la provvista finanziaria integrano fattori ostativi al riconoscimento della sanzione. Il commissario ad acta nominato in via anticipata non ha diritto a compenso specifico per l’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

La ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 112 e ss. cod. proc. amm. per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto della Corte di appello di Lecce n. 990/2020 cron., con il quale il Ministero della Giustizia era stato condannato, a titolo di equa riparazione per irragionevole durata del processo, al pagamento di € 500,00, oltre spese liquidate in € 250,00 per compensi ed € 55,00 per spese, con accessori.

Dedotto il mancato adempimento spontaneo dell’Amministrazione, la ricorrente ha chiesto ordinarsi l’esecuzione del decreto, con interessi dalla domanda al soddisfo, la condanna dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., la nomina di un commissario ad acta e il riconoscimento delle spese. Il Ministero si è costituito per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto confermato la regolarità in rito del ricorso, riconoscendo al decreto natura decisoria in materia di diritti soggettivi con valore di cosa giudicata, non opposto e notificato all’Amministrazione. Ha poi verificato il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notifica, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996.

Il Tribunale ha dato atto che la ricorrente aveva inviato la dichiarazione prescritta dall’art. 5-sexies della legge n. 89/2001, con le attestazioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, ed era decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione senza esecuzione del pagamento, ai sensi del comma 7 della medesima disposizione. Ha quindi sancito l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al decreto, stabilito il termine di 90 giorni e nominato in via anticipata il commissario ad acta, con ulteriori 90 giorni per l’incarico.

Il Collegio ha invece rigettato la domanda di penalità di mora. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 15/2014, ha ricordato che l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. affianca al limite della manifesta iniquità quello autonomo delle altre ragioni ostative, con ampio potere discrezionale del giudice dell’ottemperanza. Nella specie, i ritardi connessi all’evasione di un considerevole numero di domande omogenee e la difficoltà di reperire la provvista finanziaria costituiscono fattori ostativi alla sanzione.

Quanto alle spese, l’accoglimento parziale e la natura dell’affare hanno giustificato la compensazione, salvo il rimborso delle spese vive e accessorie successive al decreto, richiamando Cons. Stato n. 3484/2021, Cons. Stato n. 1498/2017 e TAR Campania n. 153/2022. Il compenso del commissario è escluso per l’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale ex art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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