Ordinanza contingibile e urgente illegittima per difetto di istruttoria e prescrizioni generiche (TAR Trentino-Alto Adige n. 229 del 14.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le ordinanze contingibili e urgenti, adottate ai sensi degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 62 della legge regionale n. 2/2018, costituiscono espressione di un potere extra ordinem di carattere residuale, esercitabile solo in presenza di un pericolo imminente e irreparabile per la pubblica incolumità, non fronteggiabile con gli strumenti ordinari. Il relativo accertamento deve fondarsi su prove empiriche e non su mere presunzioni, con motivazione adeguata in ordine a tutti i presupposti del potere esercitato. È illegittima l’ordinanza che demanda ai destinatari l’attività di verifica del rischio, così delegando a soggetti non titolari del potere, e che impone contromisure del tutto generiche, non individuando gli interventi necessari. La genericità del dispositivo si traduce in difetto di istruttoria, carenza motivazionale, ineseguibilità e violazione del requisito di proporzionalità.
Il Fatto
Il ricorrente, in proprio e quale amministratore di un condominio, impugna l’ordinanza contingibile e urgente con cui il Sindaco ha ingiunto di verificare la sussistenza di pericoli nelle parti comuni e nei garages sottostanti qualora si manifestasse il crollo di un solaio, nonché di porre in essere eventuali contromisure per la messa in sicurezza.
Il provvedimento trae origine da una vicenda risalente: concessioni edilizie parzialmente annullate dalla Giunta provinciale, ordinanze di ripristino eseguite solo in parte e una sanzione urbanistica. Nel corso di un diverso giudizio pendente davanti al Consiglio di Stato, il verificatore segnala che alcune parti strutturali di sostegno dei solai non ancora demoliti risultano quasi totalmente eliminate, ipotizzando possibili condizioni di pericolo di crollo. Il Comune adotta quindi l’ordinanza impugnata, recependo quella comunicazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui i presupposti dell’ordinanza contingibile e urgente risiedono nella sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile, nella provvisorietà degli effetti e nella proporzionalità del provvedimento (Cons. Stato n. 4474 del 2020; Cons. Stato n. 9846 del 2022; Cons. Stato n. 190 del 2024). Il potere di urgenza può essere esercitato solo rispetto a circostanze eccezionali e impreviste, previo accertamento fondato su prove empiriche.
Nel caso concreto l’Amministrazione ha omesso radicalmente l’attività istruttoria necessaria a identificare l’effettivo pericolo di crollo e la sua origine ed entità. L’ordinanza, con motivazione tanto ellittica da rasentare l’incomprensibilità, demanda ai destinatari l’attività di verifica, realizzando una delega a soggetti non titolari del potere, per di più ultimi destinatari dello stesso.
La comunicazione del verificatore, posta a fondamento del provvedimento, si limita a evidenziare possibili condizioni di pericolo e sollecita un approfondimento, senza accertare il rischio. Il tenore testuale del documento esclude il danno grave e imminente e configura una situazione meramente possibilistica, incompatibile con il requisito di imminenza richiesto dalla giurisprudenza (Cons. Stato n. 7254 del 2024).
La carenza istruttoria si riverbera sul dispositivo, privo di puntuale individuazione delle disposizioni ordinatorie necessarie. L’ordine di porre in essere eventuali contromisure è del tutto generico e determina un profilo di ineseguibilità della misura (TAR Campania, Salerno, n. 1038 del 2025; TAR Campania, Napoli, n. 750 del 2021). La genericità contrasta inoltre con il requisito di proporzionalità (Cons. Stato n. 4767 del 2004; TAR Campania, Napoli, n. 940 del 2024).
Il Collegio ritiene irrilevante la documentazione prodotta dal ricorrente in corso di causa, in quanto generica e relativa ad attività solo futura, non idonea a fondare la cessazione della materia del contendere (Cons. Stato n. 3956 del 2025). Il ricorso è pertanto accolto e l’ordinanza annullata, con assorbimento del motivo relativo all’omessa comunicazione di avvio del procedimento in applicazione del principio della ragione più liquida (Cons. Stato, Ad. pl., n. 5 del 2015).
Nota della Redazione
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