Revoca qualifica agente pubblica sicurezza solo nei casi tassativi di legge (TAR Sardegna n. 1166 del 28.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere del Prefetto di conferire e di dichiarare la perdita della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 5, comma 2, legge n. 65/1986 ha carattere vincolato e non discrezionale. Esso può essere esercitato esclusivamente in presenza o in difetto dei requisiti tassativamente elencati dalla norma: godimento dei diritti civili e politici; assenza di condanna a pena detentiva per delitto non colposo o di misura di prevenzione; mancata espulsione dalle Forze armate o destituzione dai pubblici uffici. L’idoneità al maneggio delle armi non figura tra tali requisiti e non può pertanto fondare la revoca della qualifica. La facoltà di portare armi senza licenza costituisce un effetto legale dello status, strumentale all’esercizio delle funzioni ausiliarie, e non un presupposto del suo riconoscimento.
Il Fatto
Il ricorrente, agente del Corpo di Polizia Locale di un Comune sardo, impugna il decreto con cui il Prefetto ha disposto la revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza per mancanza di idoneità al maneggio delle armi. Il provvedimento è intervenuto su istanza del Comune, che si era dotato di normativa secondaria imponendo il servizio armato continuativo e aveva comunicato alla Prefettura il mancato superamento dell’accertamento psico-fisico da parte del dipendente.
Il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, commi 2 e 3, legge n. 65/1986, sostenendo che l’uso delle armi non rientra tra i requisiti previsti per l’attribuzione della qualifica e che il Comune resta libero di dotare o meno gli agenti del porto d’armi senza che ciò incida sullo status. Lamenta inoltre il difetto di motivazione in ordine alle sopravvenute esigenze poste a fondamento della revoca. Resiste l’Amministrazione, che chiede il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondato il primo, assorbente motivo. Muove dall’art. 5, comma 1, legge n. 65/1986, che assegna al personale di polizia municipale funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, e dal comma 2, che subordina il conferimento della qualifica prefettizia all’accertamento dei soli requisiti ivi elencati. Il comma 3 prevede la perdita della qualità quando il Prefetto accerti il venir meno di tali requisiti.
La questione interpretativa centrale è se il potere prefettizio sia vincolato alle ipotesi tassative o ampiamente discrezionale. Il TAR aderisce al più recente orientamento del Consiglio di Stato, richiamando la Sez. III n. 3120 del 2023, che ha escluso la necessità del requisito della buona condotta: l’omissione legislativa non è una lacuna colmabile in via applicativa. La qualità si conferisce a soggetti già pubblici dipendenti e le funzioni sono limitate alla collaborazione con le Forze di polizia, con la conseguenza che appare ragionevole l’accertamento dei soli requisiti ritenuti indispensabili dal legislatore.
Il Collegio richiama anche la Corte cost. n. 220 del 2012, che dichiarò inammissibile la questione per indeterminatezza del petitum, senza inferirne alcun favore per l’ampliamento del potere prefettizio. Sul punto soccorre inoltre la Sez. III n. 8350 del 2024: la facoltà di porto d’armi senza licenza ex art. 5, comma 5, è conseguenza legale dello status, non presupposto, e la relativa valutazione non può essere estesa in chiave discrezionale. La Sez. III n. 2930 del 2025 esclude che l’ordinamento imponga all’agente l’uso delle armi nell’esercizio delle funzioni.
Il ragionamento valorizza la diversa colorazione dell’interesse: nel porto d’armi comune è privato, qui è pubblico e correlato al corretto esercizio delle funzioni ausiliarie. La minore rigidità è compensata dalla disciplina del d.m. n. 145/1987 e dall’art. 19-ter d.l. n. 113/2018, che delimita portata e modalità della dotazione. Il TAR segnala la consolidazione della tesi nella giurisprudenza amministrativa, citando pronunce di merito del 2025 e 2026.
Ne segue l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del decreto prefettizio, non rientrando l’idoneità al maneggio delle armi tra le ipotesi tassative di revoca. Le spese sono compensate in ragione dell’evoluzione giurisprudenziale consolidatasi solo nell’ultimo biennio.
Nota della Redazione
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