Verificazione sui salti di quota in lottizzazione: accertamento della difformità edilizia (TAR Puglia, Sezioni Unite, n. 945 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La verificazione ex artt. 19 e 66 cod. proc. amm. è strumento necessario quando l’accertamento dei presupposti di fatto — quali la conformità di un intervento edilizio ai titoli rilasciati e alle convenzioni di lottizzazione — richieda competenze tecniche specifiche non desumibili dagli atti di causa. Il giudice amministrativo può disporla d’ufficio anche in presenza di un’istruttoria amministrativa già svolta, quando le risultanze di quest’ultima siano contestate e rilevino ai fini della verifica dell’interesse al ricorso e della fondatezza delle censure proposte. L’onere anticipato del compenso dell’organo verificatore è posto a carico delle parti in misura uguale, senza che ciò integri una decisione sulle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un locale commerciale in Bari, esponeva che i lavori di completamento del corpo edilizio I3 della lottizzazione “Noema”, eseguiti dalla società controinteressata, erano stati realizzati in difformità dal permesso di costruire n. 55/2011 e dagli altri titoli edilizi. In particolare, il solaio di copertura del primo piano interrato sarebbe stato edificato fuori terra per circa un metro, con conseguente compromissione del fronte commerciale e riduzione della zona di passaggio pedonale. A seguito della denuncia presentata, il Comune di Bari aveva accertato la conformità delle opere con il verbale n. 162/2021 e la successiva relazione tecnica del 2022, senza svolgere alcuna autonoma istruttoria. La ricorrente impugnava gli atti comunali, deducendo difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti e violazione delle convenzioni di lottizzazione, e chiedeva l’annullamento dei titoli edilizi sopravvenuti, nonché l’accertamento dell’obbligo del Comune di attivare i poteri repressivi.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, Sezioni Unite, rileva che la decisione sulla controversia dipende da aspetti fattuali contestati, aventi natura squisitamente tecnica. Le parti offrono ricostruzioni alternative in ordine alla quota di realizzazione del solaio di copertura del primo piano interrato dei corpi edilizi I2 e I3, e alla conformità di tale realizzazione rispetto alla documentazione progettuale depositata e alle convenzioni di lottizzazione del 2005, 2006 e 2009.
Il Collegio osserva che la verificazione di cui agli artt. 19 e 66 cod. proc. amm. si impone per verificare la sussistenza del pregiudizio lamentato e lo stesso interesse al ricorso, oltre che per chiarire gli elementi necessari al giudizio di legittimità degli atti impugnati. La complessità delle questioni — che involgono l’interpretazione di elaborati grafici, prescrizioni di quota e vincoli convenzionali — non consente di fare affidamento sulle sole allegazioni difensive, né sulle risultanze dell’istruttoria comunale, contestata dalla ricorrente.
L’organo verificatore è individuato nel Direttore dell’AREA VII – Pianificazione e governo del territorio del Comune di Barletta, con facoltà di delega, in ragione della qualificazione professionale e della terzietà rispetto all’ente resistente. I quesiti sono formulati con precipuo riferimento al permesso di costruire n. 34/2010, alla DIA n. 379/2012 e al permesso di costruire n. 55/2011, nonché alla disciplina urbanistica della lottizzazione “Noema”.
La somma di € 1.500,00 è fissata quale anticipo del compenso dell’organo verificatore, posta a carico di ciascuna delle parti in misura uguale. Il giudizio è rinviato all’udienza di smaltimento dell’arretrato dell’anno 2027, da fissarsi secondo il calendario di prossima pubblicazione, con deposito della relazione verificativa entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.