Vincitore per merito non satura quota riservata concorso (TAR Lazio n. 4264 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina del concorso scolastico di cui all’art. 59, comma 10, d.l. n. 73/2021 non impone la pubblicazione di una graduatoria degli idonei, essendo legittima la previsione di una graduatoria dei soli vincitori, coerente con la ratio di accelerazione dei procedimenti connessi al PNRR. La mancata pubblicazione non impedisce il diritto di accesso del candidato al proprio punteggio né preclude lo scorrimento della graduatoria per effetto di rinunce. In materia di riserve, il concorrente vincitore per puro merito non deve essere computato nella quota di riserva, ai sensi dell’art. 5 d.P.R. n. 487/1994: la riserva si applica ai soli posti non coperti da vincitori per merito, garantendo ai beneficiari un vantaggio effettivo e non meramente contabile.
Il Fatto
Alcuni candidati, partecipanti al concorso per la classe di concorso A012 nella regione Puglia, indetto con D.D. n. 2575/2023, impugnavano la graduatoria definitiva di merito che non li includeva tra i vincitori, pur avendo conseguito un punteggio superiore alla soglia minima prevista per il superamento delle prove. I ricorrenti lamentavano la mancata pubblicazione di una graduatoria degli idonei e la presunta violazione del limite del 50% dei posti riservabili, rilevando che su 104 posti messi a concorso, 73 erano stati assegnati a candidati con titolo di riserva. Con motivi aggiunti, contestavano anche l’ordine gerarchico di applicazione delle diverse riserve, che avrebbe compresso la quota del 30% riservata ai docenti “triennalisti”.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la scelta di pubblicare la sola graduatoria dei vincitori è coerente con il dettato normativo di cui all’art. 59, comma 10, lett. d), d.l. n. 73/2021, che prevede la formazione della graduatoria nel limite dei posti messi a concorso, con integrazione solo in caso di rinunce. Tale scelta è ragionevole, considerata la cadenza annuale del concorso e la finalità di accelerazione connessa al PNRR, e non viola i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità, come già affermato dalla giurisprudenza del Tribunale e confermato dal Consiglio di Stato. La mancata pubblicazione dell’elenco degli idonei non lede la posizione dei candidati, i quali possono conoscere il proprio punteggio tramite l’area riservata della piattaforma e possono esercitare il diritto di accesso per verificare la propria posizione.
Quanto al secondo motivo, il Collegio ha chiarito che il candidato in possesso di titolo di riserva, risultato vincitore per puro merito, non deve essere computato nella quota di riserva ai sensi dell’art. 5 d.P.R. n. 487/1994. Ciò in quanto la riserva ha lo scopo di consentire ai beneficiari di diventare pubblici dipendenti avvalendosi effettivamente del trattamento di favore, e non di saturare una quota con soggetti che comunque avrebbero conseguito il posto in base al merito. Ha quindi aderito all’orientamento giurisprudenziale secondo cui il criterio del computo dei riservatari solo dopo l’individuazione dei vincitori per merito favorisce, e non penalizza, i candidati appartenenti alle categorie protette.
Con riferimento ai motivi aggiunti, la Corte ha escluso la violazione dell’ordine di precedenza tra le diverse riserve, affermando che l’applicazione del comma 3 dell’art. 5 d.P.R. n. 487/1994 integra ex lege la lex specialis di concorso. La riserva dei docenti “triennalisti” non è irriducibile in presenza di candidati titolari di riserve poziori (come quelle di cui alla legge n. 68/1999), e la loro mancata inclusione in graduatoria deriva dalla corretta applicazione dell’ordine gerarchico fissato dalla legge. La Corte ha inoltre ritenuto non dimostrata la violazione dei principi europei di prevenzione del precariato, non risultando provato che il numero di triennalisti risultati vincitori (per merito o per altre riserve) sia inferiore alla soglia del 30%.
Rigettata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 59, comma 10, d.l. n. 73/2021, per manifesta infondatezza, e compensate le spese di lite, in ragione della novità e complessità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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