Sospensione del diniego di isola ecologica condominiale e riesame (TAR Abruzzo n. 77 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di domanda cautelare ex artt. 55 e 57 c.p.a., l’accoglimento della stessa, ai fini del riesame degli atti impugnati, non richiede una valutazione definitiva nel merito della fondatezza del ricorso, ma la sussistenza di presupposti che rendano opportuna la riapertura del procedimento amministrativo. La contestazione di un diniego di posizionamento di un’isola ecologica in area pubblica per la raccolta dei rifiuti condominiali può legittimare, ove ne ricorrano i presupposti, l’adozione di una misura cautelare che non si limiti alla mera sospensione dell’efficacia del provvedimento, ma che ordini all’Amministrazione di riesercitare il proprio potere, previo espletamento di un’istruttoria documentale e circostanziata sui fatti di causa. In tale contesto, la compensazione delle spese della fase cautelare costituisce l’esito ordinario in assenza di soccombenza virtuale.
Il Fatto
Un condominio, nella qualità di parte ricorrente, ha impugnato dinanzi al TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, l’atto dell’8 aprile 2026 con cui il Comune di Montesilvano aveva rigettato l’istanza di posizionamento in area pubblica di un’isola ecologica per la collocazione dei contenitori dei rifiuti condominiali, nonché l’ordinanza n. 2 dell’8 aprile 2026 e ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
La parte ricorrente ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti impugnati, previa sospensione della loro efficacia, deducendo le ragioni di illegittimità a fondamento del ricorso introduttivo. Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, esaminata la domanda cautelare presentata in via incidentale, ha ritenuto sussistenti i presupposti per il suo accoglimento, richiamando un analogo contenzioso già definito dal TAR Abruzzo-Pescara con ordinanza n. 56 del 2026 e con decreto n. 75 del 2026.
L’accoglimento è stato tuttavia disposto specificamente ai fini del riesame degli atti impugnati: il Tribunale non ha, quindi, cristallizzato un giudizio di fondatezza del ricorso, ma ha ritenuto che le circostanze dedotte dalla parte ricorrente imponessero all’Amministrazione di rinnovare la propria valutazione sulla vicenda, superando il provvedimento di rigetto già adottato.
In questa prospettiva, il Collegio ha reputato necessario disporre un incombente istruttorio, ordinando al Comune di Montesilvano di depositare una relazione circostanziata e documentata sui fatti di causa e sui motivi di ricorso entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notifica dell’ordinanza.
La trattazione del merito è stata, conseguentemente, differita alla camera di consiglio del 25 settembre 2026, al fine di consentire all’Amministrazione di adempiere all’incombente istruttorio e alla parte ricorrente di interloquire sugli esiti del riesame. Il Collegio ha infine disposto la compensazione delle spese della presente fase cautelare tra le parti, in considerazione della natura della decisione assunta.
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Nota della Redazione
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