Il regime 41-bis non può fondarsi su una motivazione apparente e stereotipata (Cass. pen. n. 32102 del 2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di trattamento penitenziario differenziato, l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza che conferma il regime di cui all’art. 41-bis ord. pen., pur non essendo tenuta a rispondere puntualmente a ogni deduzione difensiva, deve comunque presentare una motivazione non apparente, fondata su dati concreti e specificamente riferiti alla posizione del detenuto. È pertanto annullabile con rinvio il provvedimento la cui motivazione, limitata a una mera ricognizione dei principi generali e a una frase stereotipata, risulti priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, non essendo i dati assunti a fondamento della decisione sufficienti a sostenerla. La genericità della motivazione, riproducibile per qualsiasi esponente apicale di un’organizzazione criminale, non consente di ritenere assolto l’obbligo di valutazione individualizzata imposto al giudice di merito.

Il Fatto

Il detenuto, sottoposto a processo per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. con ruolo apicale e in regime di alta sicurezza, aveva proposto reclamo avverso il decreto ministeriale di applicazione del regime di cui all’art. 41-bis ord. pen., deducendo l’assenza di elementi attuali circa la sua capacità di mantenere collegamenti con l’ambiente criminale e contestando l’utilizzo di dati fattuali risalenti e ancora oggetto di accertamento nel processo di merito.

Il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva respinto il reclamo. Avverso tale ordinanza il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sotto tre profili: l’acritica riproduzione del contenuto del decreto ministeriale, l’applicazione di criteri propri della proroga anziché della prima applicazione del regime e la violazione del principio di non colpevolezza con riguardo alla valorizzazione di elementi tratti da procedimenti ancora in corso.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, rilevando che l’ordinanza impugnata risulta composta da tre parti distinte: la riproduzione del contenuto del decreto ministeriale, una generica descrizione del reclamo e, infine, una parte motiva in senso proprio. Quest’ultima si risolve, tuttavia, in una mera ricognizione della legge applicabile e dei principi generali elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, senza alcuna applicazione individualizzata al caso concreto.

La parte decisiva della motivazione si limita a un’unica frase, non correttamente formulata, con cui si afferma l’attualità del clan e il ruolo apicale del ricorrente, senza alcun riferimento specifico agli elementi fattuali del caso. Secondo la Corte, una motivazione di questo tipo potrebbe essere riproposta indistintamente per qualsiasi provvedimento emesso nei confronti di esponenti di vertice di qualsiasi organizzazione criminale, sostituendo il nome del detenuto con quello di altro sodale.

La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui, in tema di regime differenziato, l’omessa risposta alle deduzioni difensive non costituisce di per sé vizio del provvedimento, ove i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi. Nel caso di specie, tuttavia, i dati posti a fondamento del diniego non sono idonei a sorreggere la decisione, in quanto il percorso argomentativo si esaurisce in una sola frase priva di riferimenti concreti.

La motivazione dell’ordinanza è stata pertanto qualificata come soltanto apparente e non idonea a rendere comprensibile il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito, con conseguente annullamento con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Gli altri motivi di ricorso sono stati dichiarati assorbiti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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