Revoca del visto di conformità per violazioni tributarie gravi anche come contribuente (TAR Toscana n. 375 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’iscrizione all’elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità può essere disposta quando il professionista abbia commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) del d.m. n. 164/1999, richiamato per i professionisti persone fisiche dall’art. 21, comma 2, lett. c) del medesimo decreto. Tali violazioni rilevano anche se commesse dal professionista quale contribuente-persona fisica, e non solo nell’esercizio dell’attività di assistenza fiscale, perché il rilascio del visto esige garanzie di onorabilità e moralità di alto profilo verso l’Erario e verso il contribuente. La graduazione tra sospensione e revoca opera per le violazioni degli obblighi connessi alle funzioni, non per le gravi violazioni tributarie. Nessuna norma richiede la definitività degli addebiti ai fini della revoca, che costituisce atto vincolato al verificarsi dei presupposti.
Il Fatto
La ricorrente, professionista iscritta all’elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità, impugnava la nota con cui l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Toscana, notificata a mezzo PEC il 28.03.2018, aveva disposto la revoca dell’iscrizione.
Il provvedimento si fondava sul venir meno dei requisiti di onorabilità, motivato dalla rilevazione di debiti verso l’erario, al netto delle somme sgravate, sospese e riscosse, pari a euro 586.856,10, con cartelle di pagamento per annualità comprese tra il 1993 e il 2013. La ricorrente lamentava, in tre motivi, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, dell’art. 8 del d.m. n. 164/1999 e dell’art. 35 del d.lgs. n. 241/1997, oltre a eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttorio, irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità. L’istanza cautelare era stata respinta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui l’attività di assistenza fiscale può essere affidata solo a soggetti in possesso di comprovati requisiti professionali di onorabilità e moralità di alto profilo. Il rilascio del visto comporta il riscontro della corrispondenza dei dati dichiarati alla documentazione e alle norme sugli oneri deducibili e detraibili, nonché la verifica della regolare tenuta delle scritture contabili: si tratta di attività che, in assenza del certificatore privato, spetterebbe all’Amministrazione finanziaria, cui il professionista si sostituisce.
Da qui la conclusione che le garanzie di alta moralità possono essere lese da violazioni tributarie compiute non solo nell’attività professionale ma anche quale contribuente-persona fisica. Il d.m. n. 164/1999, nel prevedere i requisiti di onorabilità, non distingue tra fatti ostativi riguardanti l’attività professionale e quelli riguardanti la persona.
Il Tribunale esamina il sistema sanzionatorio dell’art. 39, comma 4, del d.lgs. n. 241/1997, che riconnette la revoca non solo alla violazione degli artt. 34 e 35, ma anche alle gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive. Richiamando Cons. Stato n. 3192 del 2022, osserva che tali violazioni possono essere quelle commesse dal professionista in proprio. Ne deriva che la graduazione della sanzione, con la sospensione in luogo della revoca, è prevista solo per le violazioni degli obblighi connessi alle funzioni, non per le altre gravi violazioni tributarie.
Quanto alla dedotta necessità della definitività degli addebiti, il Collegio rileva che nessuna delle norme invocate la impone. L’Agenzia dimostra peraltro che solo circa euro 150.000 risultano contestati avanti le commissioni tributarie e che ulteriori violazioni emergono dalle banche dati fiscali. Rileva inoltre che, dopo una richiesta di definizione agevolata dei carichi pendenti del febbraio 2017, nessuno dei pagamenti rateizzati era stato effettuato, con revoca della sospensione delle cartelle al 23.03.2018.
Il Collegio ritiene quindi condivisibile la valutazione sulla gravità e reiterazione delle violazioni e sul venir meno dei requisiti di affidabilità. Non convince la tesi della mancata attivazione delle ispezioni e verifiche ex art. 10 del d.m. n. 164/1999: la ricorrente sovrappone il procedimento sanzionatorio per accertamenti nell’esercizio delle funzioni con il diverso procedimento di verifica del mantenimento dei requisiti soggettivi. L’Amministrazione ha attivato regolare contraddittorio, cui la ricorrente non ha partecipato. La revoca, si aggiunge, costituisce atto vincolato al verificarsi dei presupposti. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese di lite.
Nota della Redazione
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