Impianti pubblicitari vicini alla segnaletica: diniego vincolato e disparità di trattamento irrilevante (TAR Sicilia n. 1343 del 09.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio dell’autorizzazione per l’installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade è subordinato al rispetto delle distanze minime dai segnali stradali previste dall’art. 51 del regolamento di esecuzione del codice della strada, nell’uno o nell’altro comma a seconda del limite di velocità imposto sul tratto. Ove tale distanza non sia rispettata, il diniego costituisce esito vincolato dell’istruttoria, non sindacabile sul piano della discrezionalità tecnica. La disparità di trattamento rispetto a precedenti assensi illegittimi non è invocabile avanti al giudice amministrativo, spettando semmai all’Amministrazione l’esercizio dell’autotutela. Il diniego dell’impianto bifacciale non obbliga l’ente proprietario a valutare d’ufficio un impianto monofacciale, quando la parte non abbia allegato la relativa documentazione progettuale.

Il Fatto

La ricorrente, società operante nel settore pubblicitario, ha chiesto ad ANAS S.p.A. l’autorizzazione a collocare un impianto bifacciale lungo la strada statale 284 “Occidentale Etnea”, al Km 38+960, lato destro. Con preavviso di diniego l’ente ha rilevato il contrasto con l’art. 51, secondo comma, lettere c ed f, del regolamento di esecuzione, per la distanza non regolamentare da un segnale di indicazione e da un segnale di prescrizione.

La società ha interloquito, chiedendo in subordine l’autorizzazione per un impianto monofacciale. Con la nota impugnata ANAS ha confermato il diniego, ribadendo il contrasto con le distanze e il pericolo di distrazione per la circolazione. Proposto ricorso, l’ente si è costituito chiedendo il rigetto, richiamando il parere ministeriale del 7 luglio 2008 sulla natura bifacciale degli impianti e l’insindacabilità delle valutazioni tecnico-discrezionali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo, rilevando che l’art. 51, secondo comma, impone distanze minime di 250 metri prima dei segnali di pericolo e di prescrizione e di 100 metri dopo i segnali di indicazione, mentre il quarto comma prevede distanze ridotte (25 metri dai segnali di indicazione) per i tratti extraurbani con limite di velocità non superiore a 50 km/h.

Il punto controverso riguardava proprio il limite di velocità del tratto interessato. Il Tribunale ha osservato che non risulta chiaro quale sia effettivamente la velocità massima consentita, neppure dalla visione dei video depositati. La questione è stata tuttavia superata: anche applicando il quarto comma, invocato dalla ricorrente, l’impianto resterebbe a soli dieci metri dal segnale di indicazione posto al Km 38+970, quindi entro la distanza minima di 25 metri, calcolata tenendo conto della natura bifacciale del manufatto, visibile in entrambe le direttrici di marcia.

Da qui la conclusione che il provvedimento impugnato non avrebbe potuto avere diverso contenuto, trattandosi di esito vincolato. Le previsioni del quarto comma sono derogabili solo nei casi richiamati dall’art. 23, sesto comma, del d.lgs. n. 285/1992, estranei alla fattispecie.

Il Collegio ha poi dichiarato irrilevante la circostanza che nello stesso tratto fossero stati assentiti cartelli più grandi e a distanze ridotte: la disparità di trattamento non è invocabile rispetto a provvedimenti vincolati, essendo semmai dovere dell’Amministrazione intervenire in autotutela su precedenti assensi illegittimi. Quanto alla richiesta subordinata dell’impianto monofacciale, il Tribunale ha rilevato che la società non aveva allegato la documentazione progettuale necessaria, non potendo ANAS autorizzare un impianto di cui non fossero note le caratteristiche. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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