Revoca del nulla osta: comunicazione al datore e partecipazione del lavoratore (TAR Toscana n. 1619 del 08.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato rilasciato ai sensi dell’art. 42 del D.L. n. 73/2022, la revoca consegue al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi e integra una ipotesi di autotutela doverosa, espressione di potere vincolato. La comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 deve essere indirizzata al datore di lavoro, unico soggetto qualificabile come istante, quando le ragioni ostative attengono a incombenze poste a suo carico dagli artt. 42 e 44 del D.L. n. 73/2022. Il mancato invio della comunicazione al lavoratore non inficia la legittimità del provvedimento, non assumendo autonoma rilevanza, ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990, le violazioni delle norme sulla partecipazione a fronte di attività vincolata. Il permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998 presuppone una valida assunzione già perfezionatasi.

Il Fatto

Un cittadino tunisino otteneva il nulla osta all’ingresso in Italia il 09.02.2024, su istanza del datore di lavoro presentata il 02.12.2023 ai sensi dell’art. 42 del D.L. n. 73/2022. In data 30.07.2024 lo Sportello Unico dell’Immigrazione presso la Prefettura revocava il nulla osta, rilevando la mancanza del modello di asseverazione redatto da professionista abilitato, del tesserino di iscrizione all’albo, della copia della cessione fabbricato con ricevuta di presentazione e della dichiarazione di verifica del centro per l’impiego.

Il lavoratore impugnava la revoca davanti al TAR Toscana, lamentando la violazione del diritto di partecipazione procedimentale, il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché l’eccesso di potere per aver l’Amministrazione rimesso la sorte del procedimento all’interesse del datore di lavoro, senza riconoscergli il permesso di soggiorno per attesa occupazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la disciplina dell’art. 42 del D.L. n. 73/2022, che consente il rilascio del nulla osta anche in assenza delle informazioni sugli elementi ostativi e ne prevede la revoca al loro sopravvenuto accertamento. La revoca, richiamando TAR Puglia Bari n. 45 del 2025 e TAR Liguria Genova n. 787 del 2024, può intervenire anche dopo il rilascio e riguardare non solo le situazioni impeditive degli artt. 22 e 24 del d.lgs. n. 286/1998, ma anche la carenza dell’asseverazione del consulente del lavoro.

Quanto alla natura del potere, sulla scorta di TAR Liguria Genova n. 790 del 2024, si tratta di decadenza amministrativa (c.d. revoca sanzionatoria), fondata su un potere vincolato di verifica dei presupposti economici e occupazionali dichiarati dal datore, non di annullamento d’ufficio. Il procedimento rientra tra quelli che devono essere iniziati d’ufficio ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990 ed è riconducibile alla categoria dell’autotutela doverosa, come già affermato dallo stesso Tribunale con la sentenza n. 1399 del 2025.

La comunicazione di avvio assicura una partecipazione effettiva dell’istante, con funzione collaborativa e difensiva. L’istruttoria disposta in sede cautelare ha consentito di acquisire lo screenshot del sistema SPI 2.0, ove in data 17.07.2024 la comunicazione risulta caricata e messa a disposizione del datore di lavoro, oltre al testo della comunicazione intestata a entrambi i destinatari. L’elezione del domicilio digitale ex art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 82/2005, il richiamo della comunicazione nel provvedimento finale e la registrazione sulla piattaforma integrano la prova della trasmissione.

I motivi ostativi riguardavano oneri posti a carico del datore dagli artt. 42 e 44 del D.L. n. 73/2022, fuori dalla portata del lavoratore. Il mancato coinvolgimento di quest’ultimo è quindi irrilevante, poiché a fronte di attività vincolata non assumono rilievo autonomo le violazioni degli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241/1990 per effetto dell’art. 21-octies. La doppia comunicazione si impone, secondo TAR Veneto Venezia n. 1654 del 2022, solo quando le ragioni ostative interessino anche il lavoratore. Quanto al permesso per attesa occupazione, sulla scorta di TAR Puglia Lecce n. 742 del 2025, esso presuppone la perdita del posto da parte di un lavoratore già legalmente assunto: nella specie il rapporto non è mai iniziato. Il ricorso è respinto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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