Revoca del nulla osta per asseverazione tardiva senza soccorso istruttorio (TAR Toscana n. 379 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta all’ingresso per carenza dell’asseverazione prevista dall’art. 44, comma 1, D.L. n. 73/2022, conv. in L. n. 122/2022 è illegittima quando l’amministrazione, a fronte di una produzione documentale incompleta, ometta di attivare il soccorso istruttorio di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), L. n. 241/1990 e concluda il procedimento in tempi così brevi da non consentire l’integrazione. È altresì illegittimo il diniego di riesame che si limiti a prendere atto dell’archiviazione delle pratiche, senza valutare l’asseverazione nel frattempo prodotta secondo i prescritti crismi. Il complessivo contegno dell’amministrazione, nella fase procedimentale e in quella successiva di autotutela, integra pertanto eccesso di potere e violazione del principio di collaborazione procedimentale.
Il Fatto
Il ricorrente, nella qualità di datore di lavoro, aveva presentato in data 27.03.2023 cinque istanze per il rilascio di nulla osta all’ingresso di altrettanti lavoratori. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Firenze rilasciava i nulla osta il 01.05.2023, ma con cinque distinti decreti resi tra il 12 e il 15.05.2023 ne disponeva la revoca, rilevando la carenza dell’asseverazione richiesta dall’art. 44 D.L. n. 73/2022, conv. in L. n. 122/2022.
A seguito della comunicazione di avvio del procedimento il ricorrente aveva trasmesso un modello di asseverazione, sottoscritto però dal datore di lavoro e non dai professionisti indicati dalla norma. Dopo la revoca, con istanza del 27.06.2023, produceva l’asseverazione redatta da un professionista, invocava l’errore scusabile e chiedeva l’annullamento in autotutela con riesame delle pratiche. L’amministrazione, con nota del 07.07.2023, opponeva la già intervenuta archiviazione. Da qui il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove da un dato pacifico: al momento della revoca l’istante non aveva prodotto l’asseverazione secondo i crismi dell’art. 44, comma 1, D.L. n. 73/2022. La circostanza che, in corso di procedimento, fosse stata trasmessa un’asseverazione sottoscritta dal solo datore di lavoro è riconosciuta dalla stessa amministrazione nella relazione illustrativa depositata in giudizio.
Su questo presupposto il Collegio ritiene illegittimo il complessivo contegno dell’amministrazione. In primo luogo, a fronte della prima produzione documentale incompleta, lo Sportello avrebbe dovuto chiedere l’integrazione ai sensi della regola generale dell’art. 6, comma 1, lett. b), L. n. 241/1990, che consente al responsabile del procedimento di sollecitare la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete.
Il Tribunale valorizza anche il dato temporale: le comunicazioni di avvio risalgono al 2 e 3 maggio 2023 e i provvedimenti di revoca al 12 e 15 maggio successivi. Un lasso di poco superiore ai dieci giorni non trova spiegazione, secondo il Collegio, se non in una conclusione affrettata del procedimento, incompatibile con l’esigenza di collaborazione istruttoria.
In secondo luogo, la nota del 07.07.2023 si limita a prendere atto dell’archiviazione delle pratiche, senza considerare che il ricorrente, con l’istanza del 27.06.2023, aveva prodotto l’asseverazione proprio con quei crismi che in precedenza erano stati ritenuti mancanti. Il diniego di riesame risulta perciò immotivato rispetto all’elemento sopravvenuto.
Il ricorso è quindi accolto. Sono annullati i cinque decreti di revoca e la nota del 07.07.2023. Le spese di lite sono compensate per la peculiarità del caso esaminato.
Nota della Redazione
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