La riduzione in appello della domanda non è domanda nuova: la somma minore è compresa nella maggiore (Cass. civ. Sez. 3 n. 9232 del 12.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola con cui la parte chiede la condanna al pagamento della “somma maggiore o minore risultante all’esito dell’istruttoria” non costituisce formula di mero stile quando persiste una ragionevole incertezza sull’ammontare della somma effettivamente dovuta. Essa è priva di rilevanza se, all’esito dell’istruttoria, risulti dovuta una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte non ne abbia chiesto espressamente l’integrazione. Quando invece la somma accertata è minore di quella domandata, la riduzione della pretesa in appello non integra una domanda nuova, essendo la somma minore già ricompresa in quella maggiore, ferma restando la causa petendi.
Il Fatto
Una società conveniva in giudizio la controparte per ottenere la restituzione dell’intera somma versata a titolo di corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica, assumendo che le misurazioni effettuate dai contatori fossero errate e che pertanto il pagamento fosse indebito. La consulenza tecnica d’ufficio accertava che il consumo effettivo era inferiore a quello fatturato, ma non che alcunché fosse dovuto.
Il Tribunale di Roma rigettava la domanda e la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione, ritenendo che la società avrebbe dovuto modificare la propria domanda e chiedere la restituzione della differenza tra quanto versato e quanto realmente dovuto, e che tale modifica non fosse consentita in appello. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione osserva che la sentenza impugnata ha equivocato sul significato della propria giurisprudenza in tema di clausola “somma maggiore o minore risultante all’esito dell’istruttoria”. Tale giurisprudenza, richiamata dalle pronunce Cass. 35302/2022 e Cass. 29537/2024, stabilisce che la clausola non è di mero stile quando sussiste incertezza sull’ammontare dovuto, ma è priva di rilevanza quando la somma risultante dall’istruttoria sia maggiore di quella richiesta, poiché la somma maggiore non è compresa in quella minore e richiede un’espressa richiesta di integrazione.
Nel caso di specie, prosegue la Corte, la situazione è inversa: dalla CTU è emerso che la somma dovuta era minore di quella originariamente richiesta. In questa evenienza, la somma minore è evidentemente compresa in quella maggiore, con la conseguenza che la richiesta di restituzione della differenza non costituisce una domanda nuova in appello, ma una mera riduzione della domanda.
La Corte ribadisce che, ferma restando la causa petendi, la riduzione dell’importo preteso non integra domanda nuova, applicando il principio già affermato in materia di risarcimento danni dalle pronunce Cass. 25631/2018 e Cass. 2533/2024. Tale principio opera validamente anche nel caso di riduzione della domanda di ripetizione, essendo la somma ridotta già ricompresa nella domanda originaria di maggiore importo.
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Nota della Redazione
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