La società ad hoc non è elusione se imposta dal bando (Cass. civ. Sez. 5 n. 24082 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di abuso del diritto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 212/2000, la costituzione di una società ad hoc non costituisce di per sé elemento sintomatico della natura fraudolenta dell’operazione, laddove la forma societaria sia imposta dalla lex specialis di una gara quale requisito indispensabile di partecipazione. La prova del disegno elusivo incombe sull’Amministrazione finanziaria, mentre grava sul contribuente l’onere di allegare valide ragioni economiche alternative o concorrenti. Il breve lasso di tempo in cui è compiuta l’operazione non è sufficiente a configurare l’elusione, richiedendosi la verifica dell’uso distorto degli strumenti giuridici e dell’assenza di una normale logica di mercato. Il vizio di motivazione della sentenza di primo grado non è deducibile in cassazione avverso la sentenza d’appello per l’effetto devolutivo-sostitutivo di quest’ultima.
Il Fatto
La Guardia di Finanza di Roma, all’esito di verifiche su una complessa operazione di cessione di quote societarie, proponeva il recupero a tassazione della plusvalenza dichiarata dal contribuente, socio di minoranza di una società immobiliare, ritenendo integrata un’ipotesi di abuso del diritto. L’operazione contestata consisteva nella costituzione di una società, nella successiva nomina della stessa quale acquirente di un immobile in luogo della società promissaria acquirente originaria e nella cessione delle quote alla società terza interessata, previa rivalutazione delle partecipazioni con applicazione dell’imposta sostitutiva agevolata prevista dal d.l. n. 70/2011. L’atto impositivo, emesso ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 212/2000, accertava la plusvalenza come derivante dalla cessione dell’immobile, applicando il regime fiscale ordinario.
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma e, in grado di appello, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettavano le istanze del contribuente, ritenendo la costituzione della società finalizzata unicamente a consentire ai soci di godere del regime agevolato di tassazione collegato alla rivalutazione delle quote societarie. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato inammissibile il primo motivo, con il quale si censurava il vizio di motivazione della sentenza di primo grado. In virtù dell’effetto sostitutivo della pronuncia d’appello, le nullità della sentenza soggetta a gravame si convertono in motivi di impugnazione e non possono essere denunciate direttamente in sede di legittimità, essendo il vizio assorbito dalla decisione del secondo grado.
Il secondo motivo è stato scrutinato nel merito e ritenuto fondato. La Corte ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, evidenziando che l’art. 10-bis della legge n. 212/2000 configura l’abuso del diritto come una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tale fattispecie richiede che lo scopo essenziale dell’operazione sia il conseguimento di un risparmio d’imposta, prevalente rispetto a qualsiasi altra ragione economica, e che gli strumenti giuridici utilizzati risultino distorti rispetto alla loro normale funzione di mercato.
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha rilevato che la Commissione Tributaria Regionale aveva fondato il proprio convincimento su argomentazioni non decisive. In particolare, è emerso che il bando di gara per la dismissione del patrimonio immobiliare prevedeva, quale requisito indispensabile di partecipazione, la qualità soggettiva di persona giuridica. La costituzione di una società ad hoc trovava quindi la propria giustificazione giuridica nella espressa previsione del procedimento di gara, non potendo i singoli soci partecipare in qualità di persone fisiche.
La Corte ha inoltre valorizzato, tra gli elementi non adeguatamente indagati dal giudice di merito, le attività strumentali che la società avrebbe dovuto compiere per la gestione dell’acquisto e della successiva vendita dell’immobile, quali gli adempimenti di carattere amministrativo e urbanistico, nonché i profili di responsabilità personale che avrebbero gravato diversamente sui soggetti fisici. Ha infine rilevato che la mera successione di negozi in breve lasso temporale, ivi compreso il preliminare per persona da nominare di cui agli artt. 1401 e 1404 cod. civ., non costituisce di per sé indice di natura elusiva dell’operazione.
La Corte ha conseguentemente accolto il secondo motivo, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché rivaluti gli elementi addotti dalle parti alla luce dei principi esposti.
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Nota della Redazione
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