Prestito finalizzato e inadempimento del fornitore: onere della prova sul consumatore (ABF Collegio di Roma n. 2867 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prestito finalizzato, il consumatore che invoca la risoluzione del contratto di credito ai sensi dell’art. 125-quinquies TUB deve allegare e provare tanto la messa in mora del fornitore quanto l’inadempimento di non scarsa importanza di cui all’art. 1455 c.c.. Il Collegio è competente a valutare incidentalmente, sulle risultanze acquisite, la sussistenza di tali condizioni, ma non può supplire alla carenza probatoria del ricorrente. La notorietà mediatica delle vicende che hanno interessato una determinata società fornitrice non integra prova dell’inadempimento. Resta esclusa, inoltre, l’applicazione della norma quando il rapporto di fornitura richiamato attenga a contratti di somministrazione, espressamente sottratti all’operatività dell’istituto.
Il Fatto
Il ricorrente stipulava nel 2022 con una società un contratto per la fornitura e l’installazione di beni (caldaia e valvole termostatiche) riconducibile al cd. progetto ecobonus, aderendo contestualmente a un’offerta promozionale per la fornitura di energia elettrica a tariffa agevolata. Parte del corrispettivo veniva regolata mediante un finanziamento acceso con l’intermediario resistente, sul presupposto di un collegamento negoziale tra il prestito e i contratti di fornitura.
Lamentando l’inadempimento della società fornitrice, previa messa in mora, il ricorrente chiedeva la risoluzione del contratto di finanziamento e il rimborso integrale delle rate corrisposte, invocando l’art. 125-quinquies TUB. L’intermediario si opponeva, eccependo l’assenza di prova dell’inadempimento e l’estraneità della fornitura di energia al prestito finanziato.
La motivazione del Collegio
Il Collegio richiama la decisione del Collegio di coordinamento n. 12645/2021, che individua le condizioni per la risoluzione del prestito finalizzato: la previa messa in mora del fornitore e l’inadempimento di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c. Su tali presupposti grava sul ricorrente il relativo onere probatorio.
Nel caso concreto, il Collegio rileva che l’esecuzione della prestazione risulta pacifica, mentre l’inadempimento del fornitore non è documentato in alcun modo. Manca quindi la prova del fatto costitutivo del diritto invocato e, a maggior ragione, della sua non scarsa importanza. La circostanza che la vicenda abbia avuto risalto mediatico non sostituisce la dimostrazione richiesta.
Il Collegio affronta poi la questione del collegamento negoziale con la fornitura di energia. Osserva che l’art. 121, comma 1, lett. b) TUB esclude l’applicazione dell’art. 125-quinquies TUB ai contratti di somministrazione di cui agli artt. 1559 e seguenti c.c. e ai contratti di appalto di cui all’art. 1677 c.c.; ne deriva che, per tale parte, non può configurarsi un collegamento rilevante.
Infine, il Collegio esclude la possibilità di pronunciare una risoluzione parziale del contratto di credito, poiché il ricorrente ne ha domandato la risoluzione integrale. Il ricorso è pertanto respinto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1455 c.c. – Importanza dell'inadempimento
- Art. 1559 c.c. – Nozione
- Art. 1677 c.c. – Prestazione continuativa o periodica di servizi
- Art. 121 TUB – Definizioni
- Art. 125-quinquies TUB – Inadempimento del fornitore