Vendita nel concordato: la nuova aggiudicazione fa venire meno l’interesse al ricorso (Cass. civ. Sez. 1 n. 11230 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pronuncia del tribunale che, ai sensi dell’art. 46 CCII, dispone la sospensione delle operazioni di vendita nell’ambito di una procedura di ristrutturazione soggetta ad omologazione ha natura decisoria e definitiva ed è, pertanto, suscettibile di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. Il ricorso diviene, tuttavia, inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse quando il ricorrente, a seguito della nuova procedura di gara, si sia nuovamente aggiudicato il compendio aziendale e abbia compiuto gli atti attuativi dell’aggiudicazione previsti dal decreto che ha disciplinato la procedura competitiva. In tal caso, la declaratoria di inammissibilità sopravvenuta non determina l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, previsto solo per la conferma integrale della statuizione impugnata o per l’inammissibilità “ordinaria” del ricorso.
Il Fatto
Nell’ambito di una procedura di piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione ex art. 64-bis CCII, la società debitrice esperiva una procedura competitiva per l’affitto e la vendita del compendio aziendale. All’esito della gara, il compendio veniva aggiudicato alla società ricorrente per un prezzo di € 14.600.000, ma un’altra società presentava un’offerta migliorativa di € 17.600.000.
Il tribunale, ritenuto che il valore dell’azienda fosse largamente superiore al prezzo di aggiudicazione, disponeva con decreto la sospensione delle operazioni di vendita e la riapertura della gara, con prezzo a base d’asta pari all’offerta migliorativa. Il reclamo proposto dall’aggiudicataria avverso tale decreto veniva rigettato dalla corte d’appello, la quale qualificava l’intervento del tribunale come esercizio del potere di sospensione previsto dall’art. 217 CCII, volto a garantire il prevalente interesse dei creditori al conseguimento del miglior prezzo.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, nel decidere sul ricorso, riconosce anzitutto l’astratta ammissibilità dell’impugnazione. Richiamando i propri precedenti, la Corte afferma che il decreto con cui il tribunale sospende le operazioni di vendita ha natura decisoria e definitiva e, come tale, è impugnabile con ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost.
Tuttavia, la Corte rileva che dalla documentazione depositata dal controricorrente — il cui ingresso nel giudizio di legittimità è consentito dall’art. 372 c.p.c. in quanto idonea a provocare una pronuncia di inammissibilità — risulta che la società ricorrente, all’esito della nuova procedura di gara, si è nuovamente aggiudicata il compendio aziendale per un prezzo di € 22.600.000, provvedendo altresì al compimento degli atti esecutivi dell’aggiudicazione, quali la conclusione di accordi con le rappresentanze sindacali, la stipula del contratto di affitto d’azienda e la voltura dei contratti aziendali.
Su tale presupposto, la Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. La nuova aggiudicazione e l’esecuzione degli atti previsti dal decreto di vendita competitiva comportano, infatti, il venir meno dell’interesse all’impugnazione del provvedimento che aveva disposto la sospensione delle operazioni di vendita e l’espletamento di una nuova gara, atteso che l’eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe comunque produrre alcuna utilità per la ricorrente.
Quanto alle spese, la Corte le dichiara interamente compensate, avuto riguardo all’esito determinato da un evento sopravvenuto. Esclude, infine, l’applicazione del meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, operante solo in caso di integrale conferma della statuizione impugnata o di inammissibilità “ordinaria” del ricorso, e non anche nell’ipotesi di inammissibilità sopravvenuta per cessazione della materia del contendere, che determina la caducazione delle pronunce dei precedenti gradi di giudizio non passate in giudicato.
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Nota della Redazione
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