L’ordinanza di assegnazione ha natura traslativa ed è soggetta a imposta di registro proporzionale (Cass. civ. Sez. 5 n. 9197 del 11.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di assegnazione del credito pignorato, emessa dal giudice dell’esecuzione all’esito della procedura di espropriazione presso terzi, ha natura traslativa del credito dal debitore esecutato al creditore procedente ed è soggetta all’imposta di registro in misura proporzionale ai sensi dell’art. 8, lett. a) della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986. Essa costituisce un atto autonomo e distinto dal titolo esecutivo azionato e dall’eventuale atto negoziale di cessione del credito, con la conseguenza che il relativo prelievo non integra una violazione del principio del divieto di doppia imposizione. In considerazione della natura di imposta d’atto, la tassazione dell’ordinanza di assegnazione prescinde dal contenuto extratestuale e, quindi, è irrilevante il regime fiscale cui è sottoposto il credito azionato in sede esecutiva, non trovando applicazione l’art. 40 del d.P.R. n. 131/1986 per i crediti derivanti da prestazioni soggette ad IVA.
Il Fatto
A seguito di una sentenza di condanna della Regione al pagamento di una somma in favore di una Fondazione per prestazioni sanitarie, il credito era stato ceduto dall’originaria creditrice ad una società. Quest’ultima, intervenuta nella procedura esecutiva, otteneva dal giudice dell’esecuzione un’ordinanza di assegnazione del credito nei confronti del debitore. L’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di liquidazione per l’imposta di registro, calcolata con aliquota proporzionale dello 0,50%, ex art. 6 della Tariffa Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986.
La società contribuente impugnava l’avviso. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, e la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio rigettava l’appello dell’Amministrazione finanziaria, ritenendo l’ordinanza di assegnazione meramente attuativa del titolo esecutivo e, pertanto, non soggetta ad imposta proporzionale. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, affermando che l’ordinanza di assegnazione del credito pignorato ha natura traslativa, rappresentando l’atto conclusivo del procedimento di espropriazione presso terzi che determina il trasferimento coattivo del credito dal debitore esecutato al creditore. Tale natura, costantemente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, comporta l’assoggettamento all’imposta di registro in misura proporzionale ai sensi dell’art. 8, lett. a) della Tariffa. La Corte ha precisato che il provvedimento giudiziario di assegnazione non è una mera riproduzione del titolo esecutivo, ma un nuovo atto, autonomamente rilevante, che manifesta una ulteriore capacità contributiva e, pertanto, la sua tassazione non determina una duplicazione irragionevole dell’imposta.
La Suprema Corte ha inoltre escluso che la sentenza n. 9400/2007, richiamata dal giudice d’appello, possa condurre a diverse conclusioni, atteso che tale pronuncia ha riguardato la diversa ipotesi di cui all’art. 8, lett. b) della Tariffa, senza affrontare la questione dell’efficacia traslativa dell’ordinanza di assegnazione. Con riferimento al profilo della doppia imposizione, la Corte ha ribadito che ciascun atto del procedimento giudiziario ha propria e autonoma veste a fini impositivi.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini della quantificazione dell’imposta, il regime fiscale del credito azionato, in ragione della natura di imposta d’atto del tributo di registro. La circostanza che il credito derivi da prestazioni sanitarie esenti da IVA non giustifica l’applicazione dell’art. 40 del d.P.R. n. 131/1986, che disciplina le cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti ad IVA. La Corte ha infine distinto la fattispecie dall’ipotesi della sentenza di accertamento del credito endofallimentare, oggetto della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 177/2017, difettando nell’ordinanza di assegnazione un accertamento pieno del credito all’esito di un giudizio di cognizione.
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Nota della Redazione
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