Ricorso ABF ante scadenza termine risposta reclamo inammissibile (ABF Collegio di Palermo n. 3639 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei servizi di pagamento, il cliente che intenda proporre ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario deve attendere la scadenza del termine previsto per il riscontro al reclamo, pari a 15 giornate lavorative dalla ricezione. Il ricorso presentato prima di tale termine è inammissibile, salvo che l’intermediario abbia già espresso una risposta negativa alle doglianze del cliente. La qualificazione della comunicazione come reclamo dipende dal suo contenuto sostanziale, anche quando il cliente la presenti come semplice richiesta di informazioni.

Il Fatto

La parte ricorrente riferisce che il 25.11.2025 è stato disposto a suo favore un bonifico di € 300, tramite un esercizio commerciale che utilizzava i servizi di un istituto di pagamento. La somma non è mai stata accreditata sul conto intrattenuto presso l’intermediario convenuto, il quale afferma di non aver ricevuto alcun flusso di pagamento corrispondente.

L’intermediario eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, perché proposto l’11.01.2026 in assenza di riscontro al reclamo del 15.01.2026. Nel merito nega l’esistenza del bonifico. Il ricorrente replica che la propria richiesta non era un reclamo, ma una domanda di informazioni, e che le doglianze erano state esposte verbalmente in filiale. Successivamente, l’istituto ordinante comunica di aver ricevuto lo storno e si dichiara disponibile a rimborsare € 290,00; il ricorrente chiede quindi un ulteriore rimborso di € 32,00.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina la natura della comunicazione inviata il 15.01.2026. Il ricorrente la definisce richiesta di informazioni; l’intermediario la considera l’unica comunicazione formale ricevuta, circostanza non contestata. Il Collegio ritiene decisivo il contenuto della PEC, prodotta dall’intermediario: essa contiene una contestazione relativa alla mancata o insufficiente risposta sulla sorte del bonifico e richiama espressamente l’obbligo informativo gravante sull’intermediario verso la clientela.

Da qui la qualificazione: la questione prospettata coincide, almeno in parte, con quella dedotta nel ricorso, con cui il ricorrente chiede di individuare il flusso di € 300 e di ottenere l’accredito. Nelle repliche lo stesso ricorrente ribadisce di voler sapere perché il bonifico non sia andato a buon fine e chiede all’Arbitro di indagare sulla causa del mancato accredito. La PEC integra dunque un reclamo.

Su questa base, il ricorso risulta presentato appena undici giorni dopo l’invio della comunicazione. Il Collegio richiama le Disposizioni ABF (Sez. VI, par. 1), che consentono il ricorso solo al cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 60 giorni. Per i servizi di pagamento, la disciplina di trasparenza (Sez. XI, par. 3) fissa tempi di risposta non superiori a 15 giornate lavorative, salvo risposta interlocutoria in situazioni eccezionali entro 35 giornate.

Il Collegio osserva che il conto corrente è stato qualificato come servizio di pagamento dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 25/2024. Richiama inoltre la decisione n. 15400/2021, secondo cui il mancato rispetto dello spatium temporis previsto per il riscontro del reclamo, ove non sia intervenuta una risposta negativa, determina l’inammissibilità del ricorso. Il ricorrente avrebbe dovuto attendere i 15 giorni previsti dalla disciplina di settore, in ossequio anche al canone di buona fede ex art. 1375 c.c.

Il Collegio dichiara pertanto il ricorso inammissibile, senza esaminare nel merito la questione dell’accredito e del rimborso richiesto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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