Sanatoria del difetto di rappresentanza e poteri dell’institore: la questione preliminare (Cass. civ. Sez. 3 n. 30567 del 29.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La ratifica del soggetto effettivamente legittimato a rappresentare l’ente in giudizio sana, con efficacia retroattiva, il difetto di rappresentanza processuale del falsus procurator, in qualunque stato e grado del giudizio, senza che operino preclusioni processuali. Tale sanatoria presuppone però che il vizio sia stato eccepito d’ufficio; se l’eccezione è sollevata dalla parte interessata, la sanatoria deve essere tempestiva. Resta logicamente preliminare alla questione della ratifica l’accertamento che il soggetto che ha conferito la procura al difensore avesse il potere di farlo: nel caso dell’institore, tale potere deve essere dimostrato in relazione all’ambito territoriale della filiale cui è preposto.
Il Fatto
La società ricorrente, cessionaria di un credito, aveva visto dichiarare dal Tribunale il difetto di legittimazione processuale della società mandataria che aveva agito in giudizio. La Corte d’Appello, adita dalla mandante originaria, aveva confermato la decisione. La ricorrente censurava la sentenza, sostenendo che la costituzione in giudizio della mandante avesse sanato il vizio di rappresentanza, e che il giudice del gravame avesse errato nell’epigrafe indicando come parte la società mandataria, poi incorporata.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha innanzitutto respinto l’eccezione della parte resistente, che contestava la titolarità del credito in capo alla cessionaria, richiamando il principio secondo cui, in caso di cessione “in blocco” ex art. 58 d.lgs. n. 385/1993, la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito, se gli elementi che accomunano le categorie di rapporti ne consentono l’individuazione.
Nel merito, la Corte ha confermato il principio per cui il difetto di rappresentanza è sanabile con effetto retroattivo, ma ha precisato che la sanatoria opera solo se il vizio risulti eccepito d’ufficio. In caso di eccezione della parte interessata, il vizio deve essere sanato tempestivamente.
Tuttavia, la Corte ha rilevato che la ratio decidendi della sentenza impugnata resiste ai motivi di ricorso, perché la questione che non è stata attinta è quella del difetto di potere dell’institore di conferire la procura ad litem. Il dirigente di filiale è institore e ha il potere di agire in giudizio per l’impresa, ma solo per le controversie concernenti gli atti compiuti nella filiale cui è preposto.
La Corte ha quindi chiarito che la verifica della sussistenza di tale potere è logicamente preliminare a quella della ratifica del difetto di rappresentanza, e che la relativa prova incombe sulla parte che ne invoca la sanatoria.
Nota della Redazione
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