Cessazione della materia del contendere per transazione dichiarabile dai difensori senza procura speciale (Cass. civ. Sez. 2 n. 5981 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere consegue al sopravvenire di circostanze che determinano il venir meno dell’interesse delle parti a ottenere una pronuncia giudiziale di composizione della lite. La dichiarazione congiunta dei difensori che ne dà atto, motivata dal raggiungimento di una definizione pattizia della controversia tramite transazione, costituisce atto di mera conoscenza e denuncia di fatti, non contenente atti di disposizione del diritto controverso. Ne deriva che i difensori, pur se privi di procura speciale, sono legittimati a comunicare congiuntamente i fatti per i quali è sopravvenuta l’estinzione del processo, non disponendo essi dei diritti dei propri rappresentati.

Il Fatto

La società aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma che, riformando la decisione di primo grado, aveva respinto le sue domande e dichiarato, su domanda riconvenzionale della controparte, la risoluzione per inadempimento del contratto di fornitura di prodotti tipografici stipulato nel 2006. Prima dello svolgimento dell’udienza di discussione del ricorso, i difensori delle parti avevano depositato ritualmente un’istanza congiunta per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, essendo stato raggiunto un accordo transattivo. Il Sostituto Procuratore Generale, pur concludendo per l’accoglimento dell’istanza, aveva evidenziato l’assenza in capo ai difensori del potere di rinuncia, non risultante dalle procure.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto non necessario approfondire se i difensori fossero muniti dello specifico potere di rinunciare agli atti del giudizio, atteso che l’istanza non concerneva l’estinzione ma la cessazione della materia del contendere. Tale istituto presuppone, infatti, il sopravvenire di circostanze che facciano venir meno l’interesse delle parti alla pronuncia, circostanze che, nel caso di specie, erano state legittimamente evidenziate dai procuratori nell’ambito dell’incarico professionale e della rappresentanza processuale conferita ai sensi degli artt. 82-84 cod. proc. civ., essendo giustificate dal raggiungimento di una definizione pattizia della controversia mediante transazione.

La S.C. ha richiamato il principio espresso dalla sentenza n. 8822/2003, secondo cui la dichiarazione congiunta dei difensori è di mera conoscenza e denuncia di fatti e non contiene atti di disposizione del diritto controverso. I difensori, pertanto, pur se non dotati di poteri specifici conferiti con procura speciale, sono legittimati a comunicare congiuntamente i fatti per i quali è sopravvenuta l’estinzione del processo, per effetto della fine di ogni controversia tra le parti e di qualsiasi interesse alla pronuncia. La Corte ha richiamato, a sostegno, i precedenti indicati nella sentenza n. 8822/2003, tra cui S.U. n. 1048 del 2000.

La Corte ha, quindi, escluso un reale contrasto con la pronuncia n. 149/2014, richiamata dal Procuratore Generale, osservando che in quel caso l’affermata cessazione della materia del contendere era il presupposto per la rinuncia agli atti del giudizio e per la relativa accettazione, atti questi sì richiedenti la procura speciale. Nel caso in esame, invece, la dichiarazione aveva natura meramente ricognitiva di un fatto già verificatosi, ossia l’intervenuta transazione, non implicando alcun atto dispositivo.

La Corte ha, infine, dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere, compensando integralmente le spese del giudizio di legittimità in ragione della natura congiunta dell’istanza, e ha escluso l’applicazione del d.p.R. n. 115/2002, art. 13, non ricorrendo i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato, in quanto la pronuncia non è di inammissibilità, improcedibilità o rigetto nel merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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