Responsabilità aquiliana del franchisor: necessaria motivazione sull’affidamento del terzo (Cass. civ. Sez. 3 n. 19353 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La censura di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., deve essere riferita a un preciso accadimento storico-naturalistico e non a mere questioni o argomentazioni; è inammissibile ove solleciti una rivalutazione della quaestio facti. In tema di responsabilità extracontrattuale del franchisor per l’attività del franchisee, la statuizione che affermi l’affidamento del terzo danneggiato sull’operato del concedente e la colpa di quest’ultimo deve essere sorretta da una motivazione che dia conto delle ragioni giuridiche e degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione, non essendo sufficiente la mera appartenenza del franchisee alla rete commerciale del franchisor. La motivazione che si limiti ad affermazioni apodittiche integra una carenza motivazionale percepibile in iure ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., con conseguente cassazione della sentenza.
Il Fatto
La società affidava a uno spedizioniere la consegna di un plico contenente la domanda di partecipazione a una gara d’appalto, che non veniva mai recapitato alla destinataria. Lo spedizioniere aveva a sua volta affidato il trasporto alla società licenziataria del marchio di una nota azienda di logistica, la quale era poi intervenuta in giudizio. Il tribunale rigettava la domanda risarcitoria per carenza di prova; la corte d’appello, in riforma parziale, affermava la responsabilità extracontrattuale esclusiva della società licenziataria del marchio, condannandola al risarcimento del danno da perdita di chance, liquidato in via equitativa.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui la società ricorrente lamentava l’omesso esame di un fatto decisivo. Ha ricordato che il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. riguarda l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Il ricorrente, lamentando che la corte territoriale non avesse apprezzato correttamente le circostanze fattuali che avrebbero dovuto escludere l’affidamento, ha sollecitato una rivalutazione della quaestio facti, non consentita in sede di legittimità.
La Corte ha invece accolto il secondo motivo, con cui si deduceva la violazione degli artt. 2043 e 2049 cod. civ., in relazione all’art. 1, legge n. 129/2004 in materia di franchising. Ha rilevato che la sentenza impugnata aveva affermato la responsabilità aquiliana della società ricorrente senza spiegare il percorso logico-argomentativo posto a fondamento di tale conclusione.
In particolare, il giudice del gravame non aveva indicato gli eventuali contatti intervenuti tra la danneggiata e la società ricorrente, né gli elementi fattuali che avessero potuto fondare l’affidamento del terzo sull’operato del franchisor. La mera appartenenza della società licenziataria alla rete commerciale del concedente era stata ritenuta insufficiente a fondare tale affidamento, e ciò rendeva la decisione apodittica, con una totale mancanza di giustificazione delle ragioni della responsabilità extracontrattuale.
La Corte ha inoltre censurato l’affermazione relativa alla colpa grave della società ricorrente, anch’essa priva di indicazioni circa le cautele che il franchisor avrebbe dovuto adottare per prevenire la negligente esecuzione dell’incarico. Tale carenza motivazionale, percepibile in iure, integra il vizio di cui all’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., con conseguente cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.