Provocazione esclusa per reazione sproporzionata all’intimazione a lasciare l’abitazione (Cass. pen. Sez. I n. 23996 del 30.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La circostanza attenuante della provocazione di cui all’art. 62, secondo comma, cod. pen. non è configurabile quando la sproporzione tra il fatto ingiusto altrui e il reato commesso è talmente grave e macroscopica da escludere lo stato d’ira ovvero il nesso causale tra l’offesa e la reazione. L’intimazione, pur perentoria e formulata con modalità aggressive, a lasciare l’abitazione comune non costituisce di per sé fatto ingiusto altrui, poiché difetta il requisito dell’ingiustizia obiettiva. La reazione dell’imputato che, dopo un reciproco diverbio, si allontani per prendere un coltello e sferri un colpo mortale interrompe il nesso psicologico con la pretesa offesa, integrando una condotta lucida e abnorme.

Il Fatto

La Corte d’assise di Roma aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato per il delitto di omicidio, escludendo l’aggravante dei futili motivi e applicando la diminuente per il rito abbreviato, con condanna a quattordici anni di reclusione.

La Corte d’assise d’appello di Roma, in riforma, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e rideterminato la pena in dodici anni. Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo carenza e vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, in ordine al diniego dell’attenuante della provocazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è infondato. La Corte territoriale aveva escluso l’attenuante osservando che trasformare l’assenza dell’aggravante dei futili motivi, e il contesto degradato e conflittuale, nella sussistenza della provocazione costituirebbe un improprio salto logico e giuridico.

Secondo la Corte d’appello, l’invito rivolto all’imputato, sia pure perentorio e con modalità aggressive, non integra il fatto ingiusto altrui. L’atteggiamento della vittima aveva dato luogo a un’aggressione verbale reciproca e, verosimilmente, a una colluttazione con scambio di colpi, a cui aveva fatto seguito la decisione abnorme, furibonda ma lucida, di correre in cucina, prendere un coltello, rientrare nella camera da letto e sferrare un colpo mortale.

La Corte di cassazione richiama la giurisprudenza consolidata. Sez. 1, n. 30469 del 15/07/2010, Lucianò, Rv. 248375 afferma che la provocazione non ricorre quando la sproporzione tra fatto ingiusto e reato sia talmente grave e macroscopica da escludere lo stato d’ira o il nesso causale. Sez. 1, n. 21409 del 27/03/2019, Leccisi, Rv. 275894 – 02 richiede lo stato d’ira, un fatto ingiusto connotato da ingiustizia obiettiva e un rapporto di causalità psicologica, non di mera occasionalità, tra offesa e reazione. Sez. 5, n. 8945 del 19/01/2022, Mangano, Rv. 282823 ribadisce che la sproporzione macroscopica esclude lo stato d’ira o il nesso causale.

La Corte rileva che l’iter motivazionale individua un fatto intermedio, determinante un’indubbia cesura tra l’intimazione a lasciare la casa e l’accoltellamento, costituito dall’aggressione verbale e fisica reciproca. Le censure difensive sull’ingiustizia dell’intimazione sono infondate: l’effettivo conduttore dell’immobile risultava la vittima, che ne pagava il canone. Il provvedimento impugnato è dunque scevro da vizi logici e giuridici. Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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