Sequestro preventivo, ricorso per cassazione ammesso solo per violazione di legge (Cass. pen. Sez. III n. 26688 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., esclusivamente per violazione di legge. In tale nozione rientrano gli errores in iudicando e in procedendo e quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Non è invece deducibile nel giudizio di legittimità la manifesta illogicità della motivazione, denunciabile solo tramite lo specifico motivo di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso che, dietro la dedotta violazione di legge, proponga censure di mero merito valutativo.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Udine, con ordinanza del 10 ottobre 2025, confermava il decreto con cui il G.I.P. aveva convalidato il sequestro preventivo di un autoarticolato, del rimorchio cisterna, dei documenti di trasporto e del prodotto trasportato, pari a oltre venticinquemila chilogrammi di olio lubrificante. L’indagato rispondeva del reato di cui agli art. 40 e 49 del d. lgs. n. 504 del 1995, per sottrazione al pagamento dell’imposta di consumo.
Avverso l’ordinanza proponevano ricorso per cassazione sia l’indagato sia la società proprietaria dei mezzi, quale terzo interessato, deducendo la violazione delle norme in materia di accisa e imposta di consumo, l’inesigibilità dell’imposta in capo all’autista e la sproporzione del vincolo rispetto all’importo dovuto.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla costante affermazione secondo cui il ricorso contro i provvedimenti cautelari reali è ammesso, a norma dell’art. 325 cod. proc. pen., solo per violazione di legge, richiamando Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656. In tale nozione rientrano gli errori di diritto e di procedura e i vizi di motivazione talmente radicali da rendere l’argomentazione del tutto mancante o incomprensibile; resta esclusa la manifesta illogicità, deducibile solo con il motivo di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., come precisato da Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, Rv. 285189 e Sez. Un. n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710.
Applicando tale regola, la Corte rileva che il provvedimento impugnato non presenta né una violazione di legge né un’apparenza di motivazione. Il Tribunale ha illustrato in modo adeguato le risultanze investigative: il controllo operato dalla Guardia di Finanza, il prodotto dichiarato come liquido anticorrosivo e risultato invece olio lubrificante, soggetto all’imposta di consumo ex art. 61 ss. del d. lgs. n. 504 del 1995 e agli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 7-bis del medesimo decreto, non osservati, con imposta quantificata dall’Agenzia delle Dogane.
Quanto alla posizione dell’autista, i giudici cautelari hanno ritenuto l’immissione in consumo verificatasi, per i prodotti mancanti alle verifiche e per i quali non è possibile accertare il regolare esito, all’atto della loro constatazione, con la conseguenza che risponde dell’omissione anche chi, in quel momento, sia trovato in possesso del bene sottoposto a imposta. La non tracciabilità è stata desunta da plurimi elementi, tra cui la dichiarazione del legale rappresentante della società destinataria, il mancato rilascio del codice amministrativo di riscontro e l’oggetto sociale poco affine della società intermediaria.
Sul periculum, la Corte osserva che il vincolo reale è stato giustificato dalla necessità di impedire che il reato venisse portato a ulteriori conseguenze mediante la consegna del prodotto al destinatario e che gli stessi mezzi fossero reimpiegati in condotte analoghe, risultando non dirimenti le intenzioni della società trasportatrice. Le censure difensive, osserva la Corte, attengono in realtà al merito valutativo e non alla violazione di legge. I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna alle spese e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000.
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Nota della Redazione
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