Obbligo di adeguamento del PGT all’opera pubblica localizzata (Cons. Stato n. 2084 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo degli enti locali di adeguare definitivamente gli elaborati urbanistici di competenza, previsto dall’art. 166, comma 5, d.lgs. n. 163/2006 all’esito dell’approvazione del progetto definitivo di un’opera pubblica, costituisce un potere vincolato nell’an, perché meramente conseguenziale alla localizzazione dell’infrastruttura e non espressione di autonomia pianificatoria. L’istanza del privato che solleciti tale adeguamento, ancorché qualificata dall’istante come semplice rettifica ai sensi dell’art. 13, comma 14-bis, l.r. Lombardia n. 12/2005, non perde la propria attitudine a imporre una risposta. L’Amministrazione ha il dovere di qualificare esattamente la richiesta secondo l’oggetto e lo scopo, alla stregua dei canoni di buona fede e di conservazione, e di concludere comunque il procedimento con provvedimento espresso, anche solo per dichiararne l’inammissibilità. L’azione avverso il silenzio è esperibile anche riguardo ad atti generali di pianificazione quando sia individuabile un destinatario specifico e un interesse differenziato.

Il Fatto

La società proprietaria di alcuni immobili nel territorio comunale ha chiesto all’ente locale la correzione di errori materiali e rettifiche agli atti del PGT vigente, non costituenti variante, per ridefinire le fasce di rispetto e di salvaguardia alla luce della localizzazione definitiva dell’infrastruttura stradale Pedemontana.

Rimasta l’istanza priva di riscontro, la società ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento del silenzio-inadempimento e dell’obbligo di provvedere, con richiesta di nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha accolto il ricorso, riconoscendo il dovere del Comune di pronunciarsi entro quarantacinque giorni, pur escludendo che l’adeguamento potesse passare per il procedimento di correzione degli errori materiali. Il Comune ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello principale e dichiara inammissibile quello incidentale, contenuto in una memoria di costituzione non notificata alla controparte. Quanto ai limiti dimensionali degli atti difensivi, il Consiglio esclude l’inammissibilità prevista dalla disciplina previgente e ritiene il superamento contenuto e giustificato, alla luce della nuova formulazione dell’art. 13-ter, comma 5, disp. att. c.p.a., che consente al giudice di applicare una sanzione pecuniaria.

Nel merito, non sussiste il dedotto vizio di ultrapetizione. Richiamando la sentenza n. 9014 dell’11 novembre 2024, il Consiglio ribadisce che lo statuto della relazione procedimentale è soggetto anche alle regole di comportamento e all’obbligo di buona fede. Il privato non è onerato dell’esatta qualificazione giuridica dell’istanza; l’Amministrazione, invece, deve interpretarla secondo l’oggetto e lo scopo, applicando i criteri degli artt. 1366 e 1367 c.c. Il richiamo operato dalla società al procedimento di rettifica non elide quindi il dovere di provvedere sull’adeguamento.

Il Collegio valorizza l’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990, che impone una conclusione espressa, anche in forma semplificata, a fronte di istanze inammissibili o infondate. Nel caso concreto il Comune è rimasto del tutto inerte. Il termine di quarantacinque giorni non impone l’approvazione della variante, ma solo l’avvio delle iniziative necessarie. La pendenza del procedimento di variante generale è irrilevante, perché l’adeguamento all’opera già localizzata ha natura puntuale e non richiede la rielaborazione generale della pianificazione.

Quanto all’esperibilità dell’azione, il Consiglio conferma che l’obbligo di provvedere sussiste anche per gli atti generali di pianificazione, come affermato dalle pronunce n. 7090 del 2018 e n. 7316 del 2020 e dalle sentenze della Corte costituzionale n. 176 del 2004 e n. 262 del 1997. La discrezionalità rileva solo se investe l’an del provvedere. Nel caso peculiare, l’opera è già approvata e localizzata, sicché il Comune non conserva alcuna discrezionalità residua: manca perciò il contrasto giurisprudenziale addotto a sostegno della richiesta di rimessione all’Adunanza Plenaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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