Cabina elettrica pertinenza necessaria e demolizione sproporzionata (Cons. Stato n. 2149 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cabina elettrica di trasformazione Media Tensione/Bassa Tensione, destinata a servire un numero rilevante di utenze, costituisce pertinenza necessaria degli immobili a cui eroga il servizio, rappresentandone presupposto indispensabile di godimento. La nozione di pertinenzialità è funzionale e non strutturale: il volume del manufatto, rapportato alla quantità del servizio erogato, non esclude ma conferma la sua connessione strumentale. L’ordine di demolizione di un impianto edificato in epoca risalente, di modeste dimensioni e collocato in area cortilizia privata, senza adeguata valutazione dell’interesse pubblico concreto e attuale, è affetto da eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. È illegittimo il provvedimento che imponga la demolizione di un’opera realizzabile oggi senza permesso di costruire, perché la sua esecuzione non impedirebbe l’immediata riedificazione, in contrasto con i principi di efficienza dell’azione amministrativa.

Il Fatto

La società appellante, concessionaria del servizio di distribuzione dell’energia elettrica, è proprietaria di una cabina di trasformazione MT/BT situata nel territorio comunale e distinta al catasto. L’impianto era stato realizzato su terreno concesso in locazione nel 1956 e, dopo la nazionalizzazione del settore elettrico, era confluito nel patrimonio dell’ente nazionale per poi passare alla società odierna.

Su segnalazione della Regione, il Comune avviava accertamenti sui titoli edilizi e, con ordinanza dirigenziale del 18 maggio 2018, disponeva la demolizione della cabina e di altro manufatto precario. Il TAR adito rigettava il ricorso. La società proponeva appello, deducendo la natura pertinenziale dell’impianto, l’assenza di obbligo di titolo edilizio e il contrasto con la disciplina regionale in materia di impianti elettrici.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato accoglie l’appello e ritiene fondato il motivo centrale. Il primo giudice aveva negato la natura pertinenziale del bene; il Collegio ritiene invece che si tratti di impianto tecnologico che serve circa duecento utenze e che, rispetto agli immobili serviti, non si limita a potenziarne il godimento ma ne costituisce presupposto indispensabile, integrando così la figura della pertinenza necessaria.

La decisione valorizza la relazione tecnica che qualifica il manufatto come necessaria opera di urbanizzazione primaria. Rileva inoltre che l’impianto fu installato in forza di concessione rilasciata da un ente pubblico, circostanza che conferma la natura strumentale del bene. Quanto alla dimensione, il Collegio precisa che la pertinenzialità è nozione funzionale: il volume, rapportato al fabbisogno dell’utenza, si giustifica in ragione del servizio erogato.

Sul titolo edilizio, la Corte rileva l’incertezza obiettiva sulla circostanza che l’opera non fosse autorizzata all’epoca. L’installazione va collocata al più tardi al 2 dicembre 1958, quando fu rilasciato il certificato di agibilità delle palazzine servite, che presupponeva l’allaccio alla rete elettrica. Il tempo trascorso rende plausibile che il titolo sia andato smarrito.

Anche a prescindere da ciò, l’ordinanza è affetta da eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità: l’opera risale a circa settanta anni fa, ha superficie modesta e insiste in area cortilizia privata. Tali circostanze imponevano un supplemento di istruttoria per vagliare l’esistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione.

Il Collegio dubita infine che, per la realizzazione, fosse allora necessaria la licenza edilizia: l’impianto precede la cd. legge ponte e il piano di fabbricazione comunale, e le previsioni del regolamento edilizio del 1930 non appaiono applicabili ai volumi tecnici posti a servizio delle abitazioni. Risulta decisiva la disciplina regionale che esonera le opere edilizie adibite a cabine elettriche dal permesso di costruire: la demolizione si pone in contrasto con essa, poiché non impedirebbe l’immediata riedificazione del manufatto. L’appello è pertanto accolto e il provvedimento annullato, con compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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