Ricorso incomprensibile e requisiti morali per l’accesso alla scuola di specializzazione legale (Cons. Stato n. 10426 del 27.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
I motivi del ricorso devono possedere il requisito dell’autosufficienza esplicativa: quando le censure siano formulate in modo inintellegibile e non consentano di individuare con precisione i vizi dedotti, il gravame è inammissibile. La clausola del regolamento della scuola di specializzazione per le professioni legali che subordina l’accesso al possesso di requisiti morali o di incensuratezza integra una prescrizione legittima, il cui accertamento negativo rende l’esclusione un atto dovuto e vincolato. La dedotta violazione delle garanzie partecipative resta irrilevante quando l’apporto procedimentale non avrebbe potuto determinare un esito diverso, essendo stata specificamente valutata la condizione soggettiva posta a requisito di ammissione.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato, previa trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il provvedimento con cui l’Università degli Studi di Sassari ne ha disposto l’esclusione dalla Scuola di Specializzazione per le professioni legali per il biennio accademico 2019/2021. Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna ha dichiarato il ricorso inammissibile, ravvisando l’incomprensibilità delle doglianze e la carenza del requisito di autosufficienza.
L’appellante ha sostenuto che il contenuto dell’atto introduttivo consentisse, sia pure con concentrazione, di enucleare il fulcro dei motivi, volti all’annullamento del provvedimento rettorale e all’accertamento delle omissioni amministrative. Ha dedotto la mancata comunicazione di avvio del procedimento e l’irrilevanza dei precedenti penali ai fini della valutazione di onorabilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato il contenuto del ricorso straordinario oggetto di trasposizione e ha confermato il giudizio del TAR: i motivi non sono intellegibili. La sentenza riporta, a titolo esemplificativo, un passaggio del ricorso costruito su metafore musicali e riferimenti cinematografici, privo di qualsiasi attinenza alle censure dedotte. Analoga irricevibilità caratterizza le doglianze richiamate dal primo giudice, nelle quali il richiamo agli artt. 21 septies e 21 octies della legge n. 241/1990 resta avulso da un’esposizione coerente dei vizi dell’atto.
Superato il vaglio di ammissibilità, il Consiglio di Stato ha comunque ritenuto il ricorso infondato. Il provvedimento di esclusione costituisce atto dovuto e vincolato, essendo stata accertata l’assenza dei requisiti morali richiesti dall’art. 7 del Regolamento della Scuola di Specializzazione in Professioni Legali, che esige requisiti di moralità, incensuratezza o onorabilità. A carico dell’appellante risultano carichi pendenti per reati contro la persona e il patrimonio, oltre a un decreto penale di condanna per art. 660 cod. pen..
La Corte ha poi escluso la fondatezza della dedotta violazione delle garanzie procedimentali, sul duplice rilievo che l’Università ha adottato uno specifico provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame e che l’intervento procedimentale non avrebbe determinato un esito diverso, essendo stata specificamente valutata la non incensuratezza della condotta, posta a requisito di ammissione. Il richiamo all’art. 7 della legge n. 241/1990 non vale pertanto a inficiare l’atto.
L’appello è stato respinto. La peculiarità del caso ha giustificato la compensazione delle spese di entrambi i gradi. La Corte ha disposto l’oscuramento delle generalità della parte appellante a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato.
Nota della Redazione
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