Ottemperanza alla Carta Docente e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1146 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi sulla condanna dell’amministrazione al pagamento di somme di denaro in favore del personale scolastico, il giudice amministrativo accerta il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, e ordina all’amministrazione intimata l’integrale esecuzione. Alla scadenza del termine assegnato senza adempimento, la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è dovuta nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione dell’ordine fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine. La nomina a commissario ad acta di un dirigente della stessa amministrazione resistente è disposta senza compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Sulla somma dovuta spettano i soli interessi legali, restando esclusa la rivalutazione monetaria per il divieto di cumulo.
Il Fatto
Le ricorrenti, docenti, hanno adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza della sentenza con cui il giudice ordinario aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione in loro favore della Carta Docente, con assegnazione sulla stessa di un importo di 500,00 euro per ciascuna, oltre accessori di legge.
Il titolo esecutivo era passato in giudicato ed era stato notificato all’amministrazione. Decorso inutilmente il termine dilatorio previsto dalla legge per la messa in mora, le interessate hanno promosso il giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., chiedendo l’esecuzione integrale del dispositivo e il riconoscimento degli accessori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato la sussistenza di tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo all’attestato passaggio in giudicato del titolo e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica e comprovato in atti. Ha quindi accolto il ricorso nei limiti illustrati, ordinando all’amministrazione intimata di provvedere entro sessanta giorni al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate.
In caso di decorso infruttuoso di tale termine, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso. Il Collegio ha richiamato, per analogia, l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, e la giurisprudenza amministrativa (TAR Calabria n. 479 del 2025; TAR Sicilia n. 291 del 2025; TAR Campania n. 5142 del 2024; TAR Sardegna n. 983 del 2023).
È stata invece disattesa la domanda di rivalutazione monetaria, sia per la mancata pronuncia sul punto del giudice ordinario, sia perché, secondo la giurisprudenza richiamata (TAR Lazio n. 151 del 2022), le somme dovute al pubblico dipendente per il periodo successivo al 31 dicembre 1994 vanno incrementate dei soli interessi legali, stante il divieto di cumulo introdotto in materia retributiva dall’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. La rivalutazione è riconoscibile solo se superiore alla somma dovuta per interessi, con esclusione di questi ultimi, ipotesi non documentata.
Il Collegio ha poi precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio (C.G.A.R.S. n. 138 del 2015) e che il commissario ad acta deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T. Ha inoltre disposto il pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine, con onere della parte di attivarsi per l’insediamento del commissario. Le spese di lite, liquidate in 189,00 euro oltre accessori, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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